Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19453 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 732-2013 proposto da:

Avv.to A.A.A., (OMISSIS) elettivamente domiciliata

in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

COMUNE GROTTAGLIE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/28/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 3/5/2012,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Avv.To A.A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Comune di Grottaglie (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 105/28/2012, depositata in data 19/06/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione, con ricorso depositato il “5/02/1996”, di un avviso di accertamento emesso per ICIAP (Imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni), dovuta in relazione all’anno d’imposta (OMISSIS), per effetto di omessa denuncia, – è stata confermata la decisione di primo grado, assunta dalla C.T.P. di Taranto, in composizione collegiale, con sentenza n. “329/07/2008” depositata il 4/03/2008 (peraltro, sottoscritta dal “Presidente Giudice Unico”), che aveva respinto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, un “error in procedendo”, ex art. 360 c.p.c., n. 4, non essendosi la C.T.R. pronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul vizio di nullità della sentenza di primo grado, dedotto in specifico motivo di appello, consistente nella costituzione dell’organo giudicante, sotto duplice profilo: 1) la controversia, in quanto pendente, alla data dell’1/4/1996 (di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, per effetto della L. n. 495 del 1995), e di valore inferiore ad Euro 2.582,28, doveva essere trattata e decisa da un “giudice singolo”, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1 ed era stata invece trattata da giudice singolo e decisa dalla C.T.P. di Taranto in composizione collegiale; 2) inoltre vi era incertezza dell’organo giudicante, in quanto risultano diversi i componenti del Collegio indicati nell’intestazione della sentenza rispetto a quelli che hanno partecipato alla deliberazione in camera di consiglio del 4/03/2008.

Con il secondo motivo, la stessa ricorrente deduce un vizio di contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la C.T.R., pur avendo ritenuto, nel merito, non provata l’insussistenza dei presupposti di debenza del tributo (statue la “sostenuta impossibilità economica”), ha poi disposto la compensazione delle spese processuali, “attese le difficoltà economiche in cui vena l’appellante”).

2. La prima censura è fondata.

2.1. Preliminarmente, deve osservarsi che la ricorrente – pur avendo invocato un’omessa pronuncia da parte della C.T.R., in violazione dell’art. 112 c.p.c., vizio questo che, essendo riferibile alla sola decisione di merito della causa, non sussiste laddove il giudice omette di esaminare una questione di rito avente carattere pregiudiziale (Cass. 10073/2003; Cass.3667/2006) – ha inteso dedurre una nullità della decisione, per erroneità della, implicita, soluzione di rigetto data dal giudice sulla questione di rito da essa, in appello, sollevata.

2.2 Tanto premesso, i giudici della C.T.R., implicitamente rigettando il motivo di nullità della sentenza di primo grado, hanno affrontato il merito della controversia.

Si e in presenza di una dedotta nullità dovuta a vizio di costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c. (essendo lamentata sia la decisione da parte di un organo collegiale in luogo di giudice singolo, sia l’incertezza nella composizione del collegio giudicante, essendovi discrasia tra i giudici, componenti la commissione tributaria provinciale, che avevano trattenuto la causa in decisione ed i componenti del Collegio indicati in sentenza).

Trattandosi di nullità della sentenza riconducibile al vizio di costituzione del Giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., la stessa, nel processo ordinario di cognizione, e soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il Giudice di appello, che rilevi anche d’ufficio tale nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito e non deve, invece, rimetterla al primo Giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c., dovendosi in particolare escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall’art. 161, comma 2 codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione e imposta dallo stesso art. 354 c.p.c. (Cass. n. 15629/2005; Cass. n. 20859/2009; Cass. n. 9369/2012; Cass. 19214/2015).

Tuttavia, nel processo tributario, vige una regola speciale in quanto, nella ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 cit., comma 1, lett. d), la Commissione tributaria regionale deve rimettere la causa alla commissione provinciale “quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto”.

Questa Corte ha ritenuto (Cass. 2853/2009) che, in detta ipotesi, a fortiori, rientrasse “il caso della decisione della causa in primo (grado ad opera di giudice singolo al di fuori delle condizioni (tra le quali, per quanto qui interessa, il valore della causa inferiore a L cinque milioni), in presenza delle quali, in via eccezionale e transitoria, il medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, ari. 72, comma 1 bis, e il coevo D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 44 bis disponevano che le controversie dovessero essere appunto trattate e decise da un giudice singolo anzichè, come di regola, da un collegio composto da In giudicì (si verteva dunque nell’ipotesi opposta a quella oggetto del presente giudizio, nella quale una controversia fiscale, di valore superiore a L 5 milioni, era stata decisa dal giudice singolo anzichè da organo collegiale).

2.3. Ora, il primo profilo del vizio di nullità invocato (vizio della sentenza della C.T.P. in quanto decisa da giudice collegiale, anzichè da giudice singolo, secondo la disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 72, comma 1 bis) è infondato, nel senso che non sarebbe idoneo a travolgere la decisione impugnata (nella quale la rigettando implicitamente la questione pregiudiziale, ha deciso la lite nel merito).

Invero, da un lato, nel processo ordinario di cognizione, con riguardo agli artt. 50 bis, ter, quater c.p.c., questa Corte ha già affermato che “l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una fama di nullità relativa derivante da alti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, sorga determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, nè produrre l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito” (Cass. 13907/2014; Cass. S.U. 28040/2003). Quindi, il vizio di costituzione del giudice, attinente alla composizione collegiale o monocratica, nel processo ordinario di cognizione, non è idoneo a determinare la rimessione della causa al primo giudice, se il giudice dell’impugnazione (come nella specie) sia anche giudice del merito, stante l’esclusiva convertibilità del vizio in motivo di impugnazione.

Dall’altro lato, per il processo tributario, la deroga (rispetto alle regole del processo ordinario di cognizione), prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, lett. d), contempla la necessaria rimessione al giudice della C.T.P. da parte del giudice d’appello solo nell’ipotesi in cui Collegio” risulti non “legittimamente composto” e non concerne dunque la trattazione e decisione da parte del giudice collegiale, in luogo del giudice singolo, secondo la norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 72, comma 1 bis, per le controversie pendenti al 1/04/1996 e di valore inferiore ad Euro 2.582,28.

Peraltro, la norma transitoria deve essere letta come disposizione volta a favorire la sollecita definizione del contenzioso pendente, di valore non elevato, alla data di istituzione delle nuove commissioni tributarie. Al processo tributario si applicano, alla luce del rinvio generale operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 le regole dettate dal codice di procedura civile, salvo specifica deroga, nella specie non sussistente.

2.4. Il secondo profilo del dedotto error in procedendo è, invece, fondato. Dall’esame degli atti (trattasi, appunto, di error in procedendo, in relazione al quale questa Corte è giudice del fatto processuale) e, precisamente, dal processo verbale del giorno 4/03/2008, emerge che il Collegio della Sezione 7 della C.T.P. di Taranto, composto dai sig.ri ” V.V., C.N., e B.C.”, si riservava, “in camera di consiglio”, la decisione sul ricorso n. 544/1996, proposto da A.A.A.G., e quindi rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.

La sentenza n. 329/07/2008 risulta invece decisa dalla C.T.P. di Taranto composta dai signori ” V.V., M.A., C.N.” e sottoscritta dal “Presidente Giudice Unico V.V.”.

Vi è dunque un’assoluta incertezza nell’organo giudicante che ha deciso la sentenza di primo grado e quindi il motivo di nullità, dedotto in appello dalla contribuente, avrebbe dovuto essere accolto dalla CTR, con rimessione al giudice di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, lett. d).

3. La seconda censura è assorbita.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.P. di Taranto, in diversa composizione.

Sussistono giusti motivi, in considerazione di tutte le peculiarità della vicenda processuale, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio finora sostenute dalle parti.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.P. di Taranto, in diversa composizione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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