Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19453 del 20/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19453 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 24815/2017
R.G., sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con
ordinanza del 18/10/2017 nel procedimento venente tra
GUARINO RUGGIERO contro EQUITALIA SUD SPA,
PREFETTURA DI RIETI, PREFETTURA DI ROMA,
PREFETTURA DI TERNI, ed iscritto al n. 1698/2013 R.G. di
quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che chiede
affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Roma, Terni e
Rieti.
Data pubblicazione: 20/07/2018
Il Giudice di pace di Trentola Ducenta dichiarava la propria
incompetenza a decidere una causa volta a far dichiarare la nullità
di un preavviso di iscrizione ipotecaria
e
ad ottenere
l’annullamento di alcune cartelle esattoriali.
sollevava d’ufficio regolamento necessario di competenza
deducendo che le cartelle erano state emesse a seguito di violazioni
al codice della strada, e che avverso l’iscrizione ipotecaria avrebbe
dovuto promuoversi un’azione di accertamento negativo, e non
già una opposizione all’esecuzione, dinanzi al giudice competente
per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria, ovvero
dinanzi al giudice di pace.
Con ordinanza n. 4176/2017 e con altre successive ordinanze la
Sesta Sezione Civile, Sottosezione Terza, di questa Corte ha
rimesso all’esame delle Sezioni Unite le questioni vòlte a definire
1) la natura giuridica della competenza relativa alle controversie
aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice
della strada del Giudice di pace e se, in proposito, debba
distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione e
opposizione al verbale di accertamento;2) se siffatti criteri di
competenza vadano applicati anche con riferimento
all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto
azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalle stesse
Sezioni Unite.
La causa, all’adunanza dell’8 febbraio 2018, è stata rinviata a
nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Ric. 2017 ti. 24815 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, adito in riassunzione,
Le questioni sopra riportate sono state decise dalle Sezioni Unite,
come questioni di massima di particolare importanza (SU n. 11177
del 2018, nonché da S.U. n. 10263, 10262 e 10261 del 2018)
ribadendo l’esistenza, alla luce di una completa ricostruzione
di pace, seppur con limiti di valore, in materia di opposizioni a
sanzioni amministrative originate da violazioni del codice della
strada. Il ricorso è stato quindi rifissato per la decisione.
Preliminarmente, deve però affermarsi l’inammissibilità del
regolamento di competenza proposto d’ufficio, in quanto tardivo.
Ex art. 45 cod. proc. civ., l’esperimento del regolamento di
competenza d’ufficio quando – emessa dal giudice adito per un
determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza
per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa
davanti al giudice indicato come competente – quest’ultimo si
ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire
sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile
spetti al primo o ad un terzo giudice è ammissibile purché
sollevato entro la prima udienza di comparizione (ovvero
l’udienza, intesa come unità concettuale che può dipanarsi in più
articolazioni temporali, in cui vengono compiute le verifiche
preliminari e di integrità del contraddittorio) (principio già
affermato da Cass. n. 11185 del 2008, in riferimento alla prima
udienza di trattazione, all’epoca distinta dall’udienza di prima
comparizione, e ripreso, tra le altre, da Cass. n. 1050 del 2011).
Poiché il conflitto, nel caso di specie, è stato sollevato ben oltre la
Ric. 2017 n. 24815 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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normativa, di una prevalente competenza per materia del giudice
prima udienza di comparizione, lo stesso è tardivo. Tanto
preclude l’esame nel merito del regolamento stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il regolamento.
giugno 2018
Il Presidente
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19