Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19453 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/09/2020), n.19453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5830/2012 R.G. proposto da:

Impresa edile G. & R.B. s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Tosi Loris e Marini Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultimo, sito in Roma, via di Villa Sacchetti, 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 105/1/11, depositata il 17 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2019 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Impresa edile G. & R.B. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il li ottobre 2011, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2006;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impugnato l’Ufficio aveva contestato l’indeducibilità di costi derivanti da un contratto di leasing, l’erronea contabilizzazione di rimanenze finali e l’omessa contabilizzazione di ricavi;

– il giudice di appello ha accolto il gravame erariale ritenendo, tra le altre considerazioni, che dalla documentazione acquista emergevano elementi da cui poter desumere il conseguimento di ricavi da operazioni attive (vendite di immobili) per importi maggiori rispetto a quelli contabilizzati e l’erronea quantificazione dei costi dei cantieri e che l’Ufficio aveva correttamente rettificato la deduzione relativa al costo derivante dal contratto di leasing;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Diritto

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, evidenziando, in primo luogo, l’assenza di argomentazioni in ordine alla rideterminazione del valore delle rimanenze finali dei cantieri (OMISSIS) e (OMISSIS), evidenziando che questi ultimi non fossero operativi;

– lamenta, quindi, che la Commissione regionale avrebbe dovuto chiarire le ragioni per cui il valore del cantiere Tiepolo andava rettificato per l’importo corrispondente ai ricavi derivati dalle vendite di undici appartamenti, come ritenuto dall’Ufficio, e non per un importo corrispondente alle quote millesimali che tali appartamenti rappresentavano rispetto all’intero cantiere;

– censura, infine, la sentenza di appello perchè, con riferimento al valore rettificato delle vendite immobiliari effettuate, avrebbe motivato solo in ordine ad alcune di tali operazioni, mediante il rinvio ai valori dei corrispondenti mutui, senza nulla argomentare in merito alle altre operazioni;

– il motivo è inammissibile;

– in ordine alla prima questione prospettata, la Commissione regionale ha ritenuto corretta la ridetèrminazione del valore delle rimanenze finali nella misura pari al 206/0 rispetto al valore iniziale anche per i cantieri (OMISSIS) e (OMISSIS) in coerenza con quanto effettuato dalla contribuente per il periodo di;imposta precedente;

– orbene, tale questione si rivela priva di decisività, in quanto la circostanza allegata (la mancata operatività dei cantieri (OMISSIS) e (OMISSIS)), laddove fosse stata considerata, non avrebbe inficiato, secondo un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato e, dunque, privando di fondamento la ratio decidendi posta a fondamento della decisione, condotto ad una diversa valutazione in ordine alla contestata ripresa fiscale (cfr., in tema di decisività del punto della controversia dedotto con censura di vizio motivazionale, Cass., ord., 27 agosto 2018, n. 21223; Cass. 20 agosto 2015, n. 17037);

– infatti, l’allegata assenza di operatività dei cantieri non esclude necessariamente la possibilità di un incremento del loro valore economico nel tempo;

– in ordine al secondo punto controverso dedotto (erronea determinazione del valore delle rimanenze del cantiere Tiepolo), la decisione del giudice di appello di ritenere corretta la valutazione effettuata dall’Ufficio si sottrae alla censura prospettata, poichè si risolve in una valutazione estimativa priva di elementi di irragionevolezza;

– in merito all’ultimo punto controverso, avente ad oggetto l’insufficiente motivazione in ordine alla ripresa relativa ai maggiori ricavi dalla vendita di undici appartamenti, per aver la Commissione regionale motivato solo in relazione ad alcune di tali operazioni (facendo riferimento alla incongruenza tra prezzi di vendita e importo dei mutui, nonchè alla comparazione con prezzi di immobili simili), si rileva che con il ricorso introduttivo la contribuente aveva allegato la diversa appetibilità degli immobili venduti rispetto a quelli utilizzati per la comparazione, la prassi di erogare mutui ipotecari per importi superiori rispetto al prezzo di acquisto degli immobili e l’erronea applicazione dei valori Omi;

– orbene, premesso che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile al presente giudizio, deve investire un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. o anche un fatto secondario (cfr., in tema, Cass. 8 settembre 2016, n. 17761), si rileva che le prima due deduzioni attengono a circostanze prive del carattere di decisività, non inferendo necessariamente una diversa decisione della questione, mentre la deduzione residua si risolve nell’erronea applicazione di norme di diritto;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, e del D.M. 31 dicembre 1998, Tabella relativa al gruppo XVI, specie I, per aver la sentenza impugnata ritenuto indeducibile il costo rappresentato dai canoni di leasing versati per l’utilizzo di un impianto di sollevamento gru;

– diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, il motivo è ammissibile, non risolvendosi in una censura della valutazione delle risultanze probatorie operata dalla Commissione regionale, nè essendo configurabile un giudicato sul coefficiente di ammortamento rilevante ai fini della deduzione del bene;

– in relazione a quest’ultima eccezione, infatti, si osserva che non si ravvisa sul punto un accertamento della sentenza di primo grado idoneo a costituire una statuizione minima della sentenza, rappresentata dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con iriguardo ad uno soltanto degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame;

– nel merito, il motivo è fondato;

– l’art. 102 T.U. n. 917 del 1986, comma 7, nella versione pro tempore vigente, riconosce all’impresa utilizzatrice di un bene concessole in leasing la deduzione dei relativi canoni a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

– la Commissione regionale, nell’individuare il coefficiente applicabile al caso in esame, in cui il bene utilizzato in leasing è costituito da un “impianto di sollevamento gru”, ha fatto ricorso alla categoria rappresentata da “Impianti generici (elementi per tettoie e baracche, serbatoi e vasche, condutture, recinzioni, ponteggi in metallo trasformatori – officina di manutenzione – impianti di trasporto interno, sollevamento, carico e scarico – impianti galleggianti e cassoni per costruzioni marittime)”, per la quale è previsto un coefficiente pari al 10%;

– così facendo non ha fatto corretta applicazione della richiamata disciplina normativa, omettendo di sussumere il bene, in relazione alla sua natura e struttura, nella diversa categoria rappresentata da “Macchinari operatori e impianti specifici (macchinario per le costruzioni edili, di gallerie, pozzi, argini – compressori stradali ed altro macchinario per costruzione di strade)”, in relazione al quale è riconosciuto un coefficiente pari al 15%;

– l’errore interpretativo è rilevante, atteso che, secondo la contestazione dell’Ufficio, il contratto di leasing in oggetto ha durata di quattro anni, per cui l’applicazione del diverso coefficiente potrebbe condurre ad una valutazione positiva in ordine alla deduzione dei canoni;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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