Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19453 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.03/08/2017), n. 19453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26312/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TUSCOLANA 1312 presso lo studio degli Avvocati CATIA TAMAGNINI e
CINZIA TAMAGNINI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8237/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/11/2010 R.G.N. 3212/2007.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 2.11.10 la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della sentenza emessa il 24.11.06 dal Tribunale capitolino, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato per il periodo 12.7.02 – 30.9.02 fra Poste Italiane S.p.A. e F.L. e, per l’effetto, dichiarava la sussistenza tra le parti d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con rigetto di ogni altra domanda;
che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi.
che F.L. resiste con controricorso; che nelle more F.L. ha comunicato la revoca del mandato al proprio difensore.
Diritto
CONSIDERATO
che, nelle more, il 6.9.12, le parti hanno conciliato in sede sindacale la presente lite;
che l’avvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione; che le spese del presente giudizio si compensano per intero, considerato il tenore della conciliazione raggiunta.
PQM
dichiara cessata la materia del contendere e compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017