Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19452 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PORTOGRUARO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 – pal. 4^

– sc. B, presso l’avvocato PERULLI GIANFRANCO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI EDILI PERISSINOTTO S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 25846-2005 proposto da:

COSTRUZIONI EDILI PERISSINOTTO S.R.L., in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI

15, presso l’avvocato MARCONE NICOLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRIMANI PIER VETTOR, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI PORTOGRUARO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 865/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

NICOLA MARCONE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 agosto 1996 la Costruzioni Edili Perissinotto s.r.l. conveniva dinanzi ai Tribunale di Venezia il comune di Portogruaro per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per maggiori costi di esecuzione dell’appalto avente ad oggetto la costruzione di una palestra (dopo che la competenza arbitrale per la soluzione della controversia, prevista in una clausola compromissoria del capitolato speciale di appalto era stata declinata dal comune convenuto): danni, derivanti dalla sospensione illegittima e prolungata dei lavori imputabile al committente.

Costituitosi ritualmente, il comune di Portogruaro eccepiva la legittimità delle sospensioni previste dal contratto e l’assenza di eccezioni o riserve, da parte dell’impresa, per i lamentati danni da ritardo in sede di sottoscrizione degli atti di sottomissione relativi a varianti dell’opera disposte a seguito di perizia suppletiva.

In via riconvenzionaie, chiedeva il pagamento della penale prevista per il ritardo nell’ultimazione dei lavori.

Dopo l’assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Venezia, con sentenza 17 febbraio 1999, rigettava sia la domanda attrice, sia la riconvenzionale de comune, con compensazione, per la metà, delle spese legali; poste, per il residuo, a carico della Costruzioni Edili Perissinotto s.r.l.

In accoglimento del successivo gravame di quest’ultima, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza 24 maggio 2005, condannava il comune di Portogruaro al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di Euro 135.961,11, oltre gli interessi legali e la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Motivava:

che alla luce delle risultanze probatorie era emerso che buona parte delle sospensioni intervenute nel corso dei lavori era dovuta a comportamento colposo del comune;

che la consegna iniziale dei lavori all’impresa appaltatrice era stata, in realtà fittizia, giacchè solo dopo lo sgombero dell’area e lo spostamento della rete di conduzione del gas metano era stato possibile dare avvio all’esecuzione dell’opera;

che la sua prosecuzione regolare non era stata possibile perchè rimpianto di riscaldamento, da realizzare a cura di una diversa impresa prima dell’impianto elettrico, non era stato neppure dato in appalto dal comune, privo del relativo finanziamento;

che dunque la sospensione, della durata complessiva di 307 giorni, non era dovuta ad obiettive necessità, bensì ad inadempienze dell’amministrazione;

che gli atti di sottomissione per gli ulteriori lavori contemplati nella perizia suppletiva non comportavano alcuna rinunzia della società appaltatrice alle precedenti riserve iscritte, ma solo accettazione della variante senza pretendere ulteriori compensi;

che il risarcimento del danno per maggiori spese generali di gestione, per gli ammortamenti improduttivi ed il lucro cessante dovevano essere liquidati, in conformità con le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, in complessivi Euro 135.961,11, oltre gli interessi legali.

Avverso la sentenza, non notificata, il comune di Portogruaro proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato il 12 settembre 2005. Deduceva:

1) la violazione di legge e la carenza di motivazione nel disapplicare la clausola n. 5 del capitolato speciale d’appalto, che dava diritto al committente di disporre la sospensione dei lavori per cause dipendenti dall’organizzazione ed il coordinamento dei lavori affidati ad altre imprese, senza diritto ad ulteriore compenso in favore della Costruzioni Edili Perissinotto s.r.l.;

2) a carenza di motivazione nel giudicare colposo il comportamento del comune di Portogruaro, con disapplicazione della lex specialis inserita ne capitolato speciale e negli atti di sottomissione;

3) la violazione di legge nel mancato accertamento della decadenza dall’eventuale diritto per tardiva iscrizione delle relative riserve;

4) la violazione di legge e la carenza di motivazione nell’omesso rilievo dell’efficacia degli atti di sottomissione con i quali l’impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire quanto di competenza senza eccezioni o riserve.

Resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato con successiva memoria, la Costruzioni Edili Perissinotto s.r.l., che proponeva altresì ricorso incidentale con cui censurava la violazione del D.M. 29 maggio 1895, art. 20 e della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 14, nonchè la carenza di motivazione nella liquidazione del danno in misura pari alla stima del consulente tecnico ufficio, nonostante le critiche mosse al suo elaborato.

All’udienza del 17 giugno 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 22202 R.G. 2005 e del ricorso incidentale N. 25846 R.G. 2005, concernenti entrambi la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, il comune di Portogruaro deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nel disapplicare la clausola n. 5 del capitolato speciale d’appalto, nel giudicare colposamente inadempiente il comportamento del comune di Portogruaro.

Le doglianze sono infondate.

La corte territoriale non ha messo in discussione l’operatività della clausola n. 5 del capitolato speciale d’appalto, che prevedeva la facoltà della stazione appaltante di disporre la sospensione dei lavori per esigenze di organizzazione e coordinamento con altre imprese, senza diritto al compenso da parte dell’impresa appaltatrice dell’impianto elettrico; ne ha solo verificato, con motivazione diffusa, immune da vizi logici, l’inefficacia esimente in un’ipotesi in cui il ritardo era imputabile alla Pubblica Amministrazione: non già in funzione delle previste esigenze di organizzazione e coordinamento, bensì in conseguenza dell’omesso l’affidamento dell’appalto dell’impianto di riscaldamento (che doveva essere eseguito necessariamente prima di quello elettrico, di competenza della Costruzioni Edili Perissinotto s.r.l.), dovuto al mancato reperimento dei finanziamenti necessari. Il riferimento in sentenza alla buona fede per circoscrivere l’ambito di applicabilità della clausola è de tutto conforme ai canoni ermeneutici legali (art. 1366 cod. civ.); e l’accertamento della violazione di tale requisito integrativo del contratto rientra nella valutazione di merito del giudice: come tale, sottratta al sindacato in sede di legittimità, una volta verificatane l’immunità, da vizi di logicità.

Con il terzo motivo il comune censura la violazione di legge ne mancato accertamento della decadenza.

Il motivo è infondato, dal momento che la pretesa risarcitoria attiene esclusivamente al ritardo da sospensione illegittima dei lavori successiva alla riserva, pacificamente iscritta il 7 febbraio 1994, in occasione del verbale di ripresa dei lavori dopo la sospensione del 23 aprile 1993.

Con l’ultimo motivo si denunzia la violazione di legge e la carenza di motivazione nell’omesso rilievo dell’efficacia degli atti di sottomissione.

Anche questa censura non ha pregio.

La Corte d’appello di Venezia ha distinto gli atti di sottomissione, qualificati come patti aggiuntivi: confermandone l’efficacia in ordine all’accettazione dei nuovi lavori, imposti con variante, e negandola invece ai fini dell’eccepita rinunzia a danno già maturato ed iscritto in riserva.

Non vi sono violazioni di norme giuridiche, nè vizi logici nella predetta enunciazione di principio, che appare contestata dai ricorrente sulla base di una difforme valutazione del merito, inammissibile in questa sede.

E’ pure infondato il ricorso incidentale della Costruzioni Edili Perissinotto s.r.l., perimenti ancorato ad una critica di merito della liquidazione del danno, insuscettibile di riesame nel giudizio di legittimità.

Nè è ravvisabile nell’impianto argomentativo della sentenza la dedotta carenza di motivazione: il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico – che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte – esaurisce l’obbligo della motivazione mediante l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia: che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, in quanto incompatibili con le conclusioni tratte, senza dare adito al vizio motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass., sez. 1, 3 Aprile 2007, n. 8355; Cass., sez. 2, 13 Settembre 2000, n. 12.080).

Nella specie, i criteri adottati in sentenza in ordine alle voci di danno partitamente indicate appaiono corretti; mentre, la contraria contestazione fa perfino riferimento a risultanze istruttorie extratestuali (deposizioni testimoniali, clausole contrattuali) che questa corte non può esaminare, in tema di error in iudicando.

Entrambi i ricorsi devono essere quindi respinti.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

– Riunisce i ricorsi e li rigetta, con compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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