Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19452 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19452 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 18175-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MELE ENRICO;

– intimato avverso la sentenza n. 159/48/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 13.5.2010, depositata il 14/05/2010;

Data pubblicazione: 22/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 18175 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 18175/11

Ricorrente: agenzia territorio
Intimato: Enrico Mele

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 159/48/10, depositata il 14
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Enrico Mele, relativa all’avviso di accertamento, concernente la
revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessato
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo con
dittorio con la parte. L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione rnorme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale
l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indica•2me

ta non rileva a fronte delle carenze motivazionali addot
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risult motiva

in mo-

do giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo e quarto motivi la ricorrente denunzia
violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte
2

.,

3

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Rom , il 10 luglio 2013.

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