Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19452 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19452 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 18487-2017 proposto da:
CASACCI MARIA TERESA, FLORIDI VALTER, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCA
FIORELLI, MASSIMILIANO MANNA;

– ricorrenti contro
BANCA ADRIATICA SPA già NUOVA BANCA DELLE
MARCHE SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA
10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la
rappresenta
6)-U

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

COACCIOLI;

Data pubblicazione: 20/07/2018

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2017 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 02/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. Floridi Valter e Maria Teresa Casacci hanno proposto ricorso
per cassazione articolato in quattro motivi ed illustrato da
memoria contro la Banca delle Marche, oggi Nuova Banca delle
Marche s.p.a., avverso la sentenza n. 283\2017 della Corte di
Appello di Perugia.
2.La Banca Adriatica, già Nuova Banca delle Marche s.p.a. resiste
con controricorso.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il
decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati
comunicati agli avvocati delle parti.
Nella intestazione del ricorso è inserita una richiesta di trattazione
in pubblica udienza, che non è minimamente motivata (né il
ricorso proposto ha ad oggetto questioni di rilevanza
nomofilattica, che depongano a favore della sua trattazione in
pubblica udienza).
4. Vi sono memorie di entrambe le parti.
Ric. 2017 n. 18487 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Considerato che:
1. Il Collegio, tenuto conto anche delle considerazioni contenute
nelle memorie, condivide le valutazioni contenute nella proposta
del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

c.p.c. azione di simulazione, ed in subordine revocatoria, nei
confronti dei coniugi Floridi e Casacci, che assumeva essere
debitori nei suoi confronti in dipendenza delle fideiussioni prestate
in favore di alcune società, in merito all’atto con il quale avevano
costituito un fondo patrimoniale.
La domanda di revocatoria veniva accolta in primo grado, con
ordinanza confermata in appello.
I ricorrenti denunciano:
1) La violazione e falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c.
stante l’inammissibilità del rito sommario a fronte di una
controversia complessa come quella dedotta in causa;
2) La violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. avendo
sia il tribunale che la corte d’appello negato la sospensione
per pregiudizialità necessaria del giudizio in corso a fronte
della pendenza di separati giudizi in cui gli odierni ricorrenti
contestavano di essere debitori dell’istituto di credito;
3) La violazione dell’art. 2901 c.c., stante l’insussistenza dei
presupposti per l’accoglimento della revocatoria;
4) La violazione dell’art. 24 Cost., per aver la corte d’appello
accolto la domanda nei loro confronti rigettando ogni istanza
istruttoria.

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2. La Banca delle Marche proponeva con ricorso ex art. 702 bis

I motivi sono infondati.
Quanto al primo, il giudice adito ha escluso che la causa avesse
una complessità tale da sconsigliare l’adozione del rito
sommario, tant’è che ha ritenuto di poterla decidere allo stato

Non è riscontrabile alcuna violazione del principio guida, di
cui a Cass. n. 6563 del 2015, in base al quale la verifica della
compatibilità tra istruzione sommaria propria del
procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie
concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento
non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì
all’intero complesso delle difese ed argomentazioni che
vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l’altro,
della complessità della controversia, del numero e della natura
delle questioni in discussione.
A ciò si aggiunga che, essendo il rito sommario quello indicato
dal legislatore del 2011 come il rito destinato ad essere
utilizzato nella generalità dei casi, è la parte che deve,
specificamente, e senza limitarsi a far riferimento alla
complessità della controversia, indicare per quale motivo esso
non appaia idoneo alla trattazione della causa.
Tra l’altro, dalla lettura della sentenza non traspare che vi fosse
un motivo di appello sul punto, quindi la questione appare
anche essere nuova.
Con il secondo motivo, i ricorrenti contestano che il giudice di
merito abbia deciso di non disporre la sospensione per

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degli atti, senza assumere le prove orali richieste dai ricorrenti.

pregiudizialità in relazioni alle cause pendenti con le quali
parallelamente essi contestavano la loro condizione di debitori
della banca.
La decisione è conforme al consolidato orientamento di

in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in
separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della
qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione
revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal
debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a
sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla
pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui
conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché
l’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile
antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda
revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la
sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari
inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa
sull’esistenza del credito(Cass. n. 2673 del 2016).
Inammissibile è il terzo motivo, con il quale negano la
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. , in quanto
esso è teso ad una rinnovazione, inammissibile, del giudizio in
fatto, non proponendo alcuna censura giuridica ma la
negazione dei presupposti in fatto per la riconduzione della
fattispecie in esame alla tutela del credito offerta dall’azione
revocatoria.

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legittimità secondo il quale il credito litigioso, che trovi fonte

Anche il quarto motivo è del tutto inammissibile, laddove si
denuncia la violazione del diritto costituzionale alla difesa per
aver negato loro l’ammissione delle prove costituende, senza
peraltro formulare una censura altro che generica, non essendo

l’ammissione, né indicati i verbali di causa in cui se ne chiedeva
l’ammissione e gli atti di parte ove questi erano contenuti (v.
Cass. n. 8204 del 2018, secondo la quale la censura contenuta
nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione
della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il
ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del
merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata
mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti
della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto
indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di
allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo
istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa
istanza di ammissione).
Il ricorso è complessivamente inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è
gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,

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menzionati i capitoli di prova dei quali si chiedeva

a norma del comma 1 bis delP art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di

curo 7.200,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre
accessori e contributo spese generali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19
giugno 2018
Il Presidente

lite sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi

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