Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19451 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18257-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.G. e RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2271/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI Roberta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di C.G. della cartella di pagamento portante Irpef dell’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado integralmente favorevole alla contribuente, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal contribuente.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.

Gli intimati non resistono.

Con l’unico motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 16, 51 e 53, per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, perchè proposto oltre termini di cui all’art. 327 c.p.c., laddove era documentato in atti che, nella specie, il ricorso introduttivo di primo grado era stato notificato dalla parte il 30 giugno 2009 ed era pervenuto all’Ufficio il successivo tre luglio, con conseguente applicazione del testo previgente dell’art. 327 c.p.c., rispetto a quello applicato dalla Commissione Regionale.

La censura è fondata. Rilevato che i fatti di causa appaiono pacifici, non appare revocabile in dubbio che al processo (iniziato anteriormente alla data del 4 luglio 2009) si applichi il testo, vigente ratione temporis, dell’art. 327 c.p.c., il quale prevedeva, quale termine “lungo” per l’impugnazione un anno.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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