Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19451 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2, presso l’avvocato

REVELLI FRANCESCA LUISA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE LIDDO PASQUALE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRAVINA, in persona del Sindaco pro tempore (C.F.

(OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALIANI ANGELA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 610/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANGELA ALIANI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 settembre 1995 l’Istituto Autonomo Case Popolari- I.A.C.P. della provincia di Bari conveniva dinanzi al Tribunale di Bari il comune di Gravina in Puglia, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da omessa custodia di otto fabbricati, per complessivi 60 alloggi popolari, dopo la loro ultimazione, nonostante reiterati atti di sollecitazione e diffida.

Esponeva che a causa della prolungata inerzia del comune nel procedere all’assegnazione agli aventi diritto, gli alloggi, rimasti incustoditi, erano stati oggetto di danneggiamene vandalici, e l’impossibilità di locarli aveva altresì cagionato un lucro cessante per mancata percezione di canoni.

Costituitosi ritualmente, il comune di Gravina eccepiva l’inesistenza di alcun obbligo di prendere in consegna gli immobili e di non essere responsabile del ritardo nell’assegnazione: imputabile, invece, alla commissione di nomina regionale che doveva stilare le graduatorie degli aventi diritto.

Dopo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio sull’ammontare dei danni, il Tribunale di Bari, con sentenza 24 ottobre 2002 , in accoglimento parziale della domanda, condannava il comune di Gravina al risarcimento del solo danno emergente da atti di vandalismo, liquidato nella somma di Euro 51.645,68 (pari a L. 100 milioni); con compensazione, per la metà delle spese di giudizio e condanna del comune alla rifusione della residua parte.

In riforma della decisione, la Corte d’appello di Bari, con sentenza 17 giugno 2005, rigettava la domanda dell’I.A.C.P., che condannava alla rifusione delle spese dei doppio grado di giudizio.

Motivava:

– che nessuna legge, statale o regionale, imponeva al comune, dopo l’ultimazione degli immobili da parte delle imprese appaltatrici incaricate dal I.A.C.P., di assumerne la custodia fino alla data di assegnazione definitiva;

– che, per contro, la custodia rientrava nei compiti di gestione del patrimonio immobiliare, di competenza dell’I.A.C.P., cui spettava la proprietà degli alloggi realizzati.

Avverso la sentenza, non notificata, l’I.A.C.P. proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato l’8 settembre 2005.

Deduceva:

1) la violazione di norme di diritto nel negare l’obbligo di custodia, connesso alla proprietà degli alloggi, da parte del comune, ente espropriante delle aree dove erano sorti;

2) la violazione degli art. 345 e 346 cod. proc. civ., dal momento che nell’atto di appello il comune di Gravina non aveva censurato l’assenza di un’obbligazione di custodia;

3) la carenza di motivazione sulla medesima circostanza di fatto;

4) la violazione di legge nella liquidazione delle spese di giudizio, senza dettagliata motivazione in ordine ai diritti ed agli onorari.

Resisteva con controricorso il comune di gravina. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative, ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 17 giugno 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente per affinità di contenuto, attenendo tutti, in sostanza, alla contestazione della ratio decidendi dell’inesistenza dell’obbligo di custodia a carico del comune, prospettata causa petendi della domanda di risarcimento del danno emergente.

Le censure, esposte senza la previa indicazione puntuale delle norme di legge pertinenti, in modo spesso promiscuo e poco lineare, ai limiti dell’inammissibilità, sono infondate.

La corte territoriale ha negato l’obbligazione di custodia a carico del comune, rilevando la mancanza di alcuna fonte impositiva legale;

e adducendo, per contro, un titolo specifico di responsabilità dell’I.a.c.p. nelle norme di cui agli art. 57, comma 3 (“Sono attribuiti: agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente …”), e art. 61, comma 2 (Gli alloggi realizzati nell’ambito dei programmi di cui al precedente comma … sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari”), della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

Ha pure correttamente ricondotto l’obbligazione di custodia alla disponibilità materiale della cosa, prima ancora che all’astratto diritto di proprietà. Il fatto stesso che fosse l’I.A.C.P. a locare gli immobili, percependo i relativi canoni – e cioè in sostanza, a curarne la gestione – costituisce conferma della sua signoria sui beni: cui non poteva non corrispondere il correlato obbligo di custodia.

Infondata è pure la censura di ultrapetizione, dal momento che il comune ha sempre chiaramente contestato di essere obbligato ad un tacere) e su tale eccezione di merito si è puntualmente espressa la corte territoriale.

L’ultimo motivo è dei pari infondato, non essendo neppure allegato che la liquidazione delle spese di giudizio abbia ecceduto i limiti tabellari.

Il ricorso deve essere dunque respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese della fase di legittimità, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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