Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19451 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13571-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4779/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 4779/4/17 depositata in data 4 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativo a diniego di rimborso II.DD. 2002, avverso la sentenza n. 2025/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che a sua volta aveva accolto il ricorso di C.G.;

– Con il diniego impugnato era stata respinta la domanda del contribuente di restituzione del 50% dell’imposta prevista per i lavoratori che avevano percepito incentivo all’esodo La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che il termine di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso nella fattispecie decorresse dalla data di pubblicazione in GUUE dell’ordinanza della Corte di Giustizia che aveva definitivamente sancito il diritto dei lavoratori uomini alla spettanza dell’imposta in misura ridotta e la conseguente possibilità di richiedere lo stesso trattamento prima riservato solo alle donne,

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è difeso, rimanendo intimato.

Considerato che:

– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per aver la CTR statuito che il termine di 48 mesi per l’esercizio del diritto al rimborso non decorresse dal giorno successivo alla trattenuta operata dal datore di lavoro poi rivelatasi indebita, ma dalla pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia che aveva accertato il diritto dei lavoratori uomini alla spettanza dell’imposta in misura ridotta e la conseguente possibilità di richiedere lo stesso trattamento in precedenza riservato alle lavoratrici;

– Il motivo è fondato. Va infatti ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui “Allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014 – Rv. 631443 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22345 del 13/09/2018, Rv. 650232 01);

– Nel caso di specie, la decisione della CTR collide frontalmente con il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., pertanto, la sentenza impugnata dev’essere cassata e, premesso che è pacifico il fatto che la ritenuta nel caso di specie è stata operata dal datore di lavoro in data 31.12.2001 e che l’istanza di rimborso è stata presentata in data 24.10.2006, oltre il termine di 48 mesi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso introduttivo; le spese di lite sono compensate per i gradi di merito, considerati gli esiti difformi dei due gradi di giudizio e, per il grado di legittimità, sono liquidate come da dispositivo, secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo; compensa le spese di lite per i gradi di merito e condanna il contribuente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA