Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19451 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25749/2011 proposto da:

R.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8251/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2010 R.G.N. 2172/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 30 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da R.R. nei confronti di Poste Italiane Spa volto a far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 3 novembre al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. del 2001, “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”;

che avverso tale sentenza R.R. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha opposto difese la società con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell'”art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5″, violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge, anche processuale, oltre che dell’art. 25, comma 3, CCNL Poste 2001, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, lamentando “omessa pronuncia sul capo di domanda relativo alla “violazione della clausola di contingentamento” e “mancato assolvimento dell’onus probandi da parte della convenuta società – superamento del limite percentuale di assunzioni a termine nell’anno rispetto al personale a tempo indeterminato”; che il motivo non può trovare accoglimento atteso che, oltre ad essere inammissibile perchè in unico contesto si censurano promiscuamente vizi connotati da irredimibile eterogeneità, senza che dall’illustrazione di essi sia possibile risalire a quale sia la doglianza prospettata (cfr. Cass. SS.UU. n. 9100 del 2015), in ogni caso investe l’accertamento in fatto, mediante l’esame del materiale istruttorio, del superamento o meno dei limiti percentuali che compete al giudice del merito ed è insindacabile in questa sede, ove, come nella specie, congruamente motivato (Cass. nn. 12831 e 8453 del 2016; su analogo ricorso con motivo sovrapponibile lo stesso è stato dichiarato inammissibile con diffusa argomentazione da questa Corte con ordinanza n. 7948 del 2015);

che il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare “violazione del principio di legalità costituzionale e del diritto del lavoratore e dell’interprete di procedere al controllo di legalità tra la fattispecie astratta indicata nella clausola contrattuale e la fattispecie concreta oggetto di giudizio”;

che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, da parte della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi d’assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 4588/2006; Cass., nn. 14011/2004; 4862/2005; e, con specifico riferimento alle ipotesi introdotte ex art. 25 CCNL 2001, Cass., nn. 18385/2006; 1655/2008); del pari la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine stesso, ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò, di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 16396/2008; 16424/2010);

che la Corte territoriale si è attenuta a tali principi, onde il motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, non merita accoglimento (su analogo ricorso v. Cass., ord. 6 sez., n. 8044 del 2012);

che conclusivamente il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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