Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19450 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18193-2015 proposto da:

AGENZIA DELL ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

TOURCLUB SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1865/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA depositata il

03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI Roberta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Tourclub s.r.l. di cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, relativa ad omessi e/o ritardati versamenti attinenti l’addizionale comunale, l’addizionale regionale, ritenute alla fonte ed Irap dell’anno di imposta (OMISSIS), la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello principale proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. e dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate, avendo rettificato il reddito dichiarato dalla Società per l’anno 2003, aveva l’obbligo di comunicare l’esito della liquidazione con avviso bonario di cui all’art. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, a pena di nullità della cartella.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su unico motivo.

La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.

La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.

Il ricorso, infatti, è inammissibile per non essere stato prodotto in atti l’avviso di ricevimento prescritto dalla legge in caso di notificazione, come nella specie, a mezzo posta. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, invero, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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