Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19450 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19450 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 17404-2017 proposto da:
LEONARDO 2008 SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO PONTESILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUCIANO FALOMO;

– ricorrente contro
LUISI NICOLA DEMETRIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FRANCESCO SACCHETTI 125, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI SUSCA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

contro
FRESIA TRE C SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 129/2017 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Rilevato che:
1. La Leonardo 2008 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
contro Luisi Nicola Demetrio e Fresia tre C s.r.1., avverso la
sentenza n. 129\2017 della Corte di Appello di Milano.
2. Il solo Luisi resiste con controricorso
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il
decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati
comunicati agli avvocati delle parti.
4. C’è memoria di parte ricorrente.

Considerato che:
1. Il Collegio, tenuto conto anche di quanto esposto nella
memoria, condivide le valutazioni contenute nella proposta del
relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
2. L’azione revocatoria proposta dall’avv. Luisi nei confronti della
Fresia Tre C s.r.l. e della società avente causa da questa, Leonardo
Ric. 2017 n. 17404 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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MILANO, depositata il 13/01/2017;

2008 s.r.1., rigettata in primo grado, veniva accolta in appello, in
quanto la Corte d’appello riteneva provata in capo al Luisi la
condizione di creditore della società convenuta, sulla base del
decreto ingiuntivo ormai definitivo da questi ottenuto per il

che non potesse operarsi la compensazione, atta ad elidere la
qualità di debitore dell’appellante, tra quel credito, definitivo, e il
maggior controcredito vantato nei suoi confronti dalla società
venditrice, in quanto lo stesso era ancora sub iudice.
Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2301 c.c. in relazione agli artt. 1241,1242 e
1243 c.c., non avendo la corte d’appello tenuto conto che al
credito del Luisi, attore in revocatoria, la sua debitrice opponeva
un controcredito con lo stesso compensabile ma non ancora
definitivamente accertato. Il motivo appare infondato, in quanto
la corte d’appello appare aver fatto corretta applicazione del
principio di diritto di recente affermato dalla Sezioni Unite,
secondo il quale “In tema di compensazione dei crediti, se è
controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore
principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito
opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la
compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex
art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del
controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere,
mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda
dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo

Ric. 2017 n. 17404 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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mancato pagamento di prestazioni professionali, mentre riteneva

accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto
esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul
credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa
l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale

considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’art.
1243 c.c..” (Cass. n. 23225 del 2016).
Pertanto, la corte d’appello correttamente ha ritenuto che la
condizione definitivamente accertata di creditore in capo al Luisi
non potesse venir meno in ragione della possibile, futura
compensazione del credito dello stesso con il controcredito
vantato, e tuttora oggetto di accertamento in altro giudizio, dalla
società debitrice ed alienante del bene immobile nei suoi
confronti, non operando immediatamente la compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è
gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di
lite sostenute dal controricorrente e le liquida in complessivi euro

Ric. 2017 n. 17404 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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dall’art. 295 c.p.c. o dall’art. 337, comma 2, c.p.c, in

6000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e
contributo spese generali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19
giugno 2018

Il Presidente

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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