Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19450 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/09/2020), n.19450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28785-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VERRI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA V. A. GRAMSCI 54, presso lo Studio

dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2867/2016 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in personal del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato POZZI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 22.6.2015, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ha chiesto alla C.T.R. del Lazio la revocazione della sentenza n. 7561/35/14, dalla stessa emessa il 26.11.2014 e pubblicata il 12.12.2014. La sentenza revocanda era stata resa nel giudizio d’appello, promosso dall’Agenzia, in relazione all’impugnazione di un avviso di accertamento a suo tempo notificato a Verri s.r.l.. Con il ricorso in revocazione, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la decisione della C.T.R. – che aveva rigettato il gravame da essa proposto – era fondato su un errore di fatto, consistente nell’erroneo presupposto secondo cui l’avviso di accertamento era stato notificato soltanto alla Verri s.r.l. (quale società che aveva incorporato la Reale Trading s.a.s. di Verri s.r.l.) in data anteriore al perfezionamento della fusione, emergendo invece dagli atti che l’avviso era stato notificato anche alla società incorporata.

Nel contraddittorio con Verri s.r.l., con sentenza del 12.5.2016 la C.T.R. del Lazio ha però dichiarato il ricorso inammissibile, per non aver l’Agenzia espressamente chiesto anche la pronuncia sul giudizio rescissorio ed essersi invece limitata a chiedere la mera revocazione della decisione impugnata.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso Verri s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui s’è ritenuto indispensabile, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per revocazione, la proposizione espressa della domanda di decisione della causa. Osserva, al contrario, che già più volte la giurisprudenza di legittimità, affrontando la questione in tema di revocazione di provvedimenti della S.C., ex art. 391-bis c.p.c., ha ritenuto sufficiente l’indicazione del motivo del ricorso per revocazione, ma non necessaria la riproposizione dei motivi originariamente fatti valere. Secondo la ricorrente, non v’è ragione di non applicare tale principio anche in relazione alla revocazione di una sentenza d’appello (giudizio caratterizzato da un minor formalismo), dato che un ricorso per revocazione non può che essere finalizzato alla rivalutazione dell’originaria impugnazione.

2.1 – Il ricorso è fondato.

La sentenza della C.T.R., qui impugnata, incorre in un evidente equivoco. Essa, infatti, si basa su un precedente (Cass. n. 24203/2006: “In tema di revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, è inammissibile il ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria”) specificamente reso sul tema della revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ma già a suo tempo in contrasto con almeno due pronunce rese a Sez. Unite (Cass., Sez. Un., n. 17631/2003 e n. 24170/2004: “La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto… deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione”).

Ad ogni modo, la citata pronuncia del 2006, all’origine del contrasto, non muove specificamente dal problema della natura della domanda di revocazione, bensì da quello del contenuto del ricorso per cassazione, attenendo dunque alla diversa e ben nota questione dell’autosufficienza del ricorso: non v’è dubbio, pertanto, che essa sia stata evocata impropriamente dalla C.T.R., che ne ha tratto conseguenze erronee sulla questione demandatale. Peraltro, la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite può dirsi ormai consolidata, ed è stata anche di recente ribadita da Cass. n. 14126/2018, ove si è confermato (in linea, tra l’altro, con Cass., Sez. Un., n. 13863/2015) che nel ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., pur non essendo necessario riproporre i motivi dell’originario ricorso per cassazione, non può mancare la sufficiente esposizione dei fatti rilevanti, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, necessaria per comprendere integralmente il senso della proposta impugnazione.

Se così è, dunque – non senza evidenziare che, riguardo alla revocazione delle sentenze d’appello in generale, non constano precedenti specifici circa il contenuto dell’atto introduttivo -, ritiene la Corte debba necessariamente muoversi dal disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 2, e art. 67, comma 1: il primo prescrive che il ricorso deve tra l’altro indicare, a pena d’inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione” (ciò mediante il rinvio all’art. 53, comma 1), nonchè il motivo della revocazione e le prove (ove si tratti di revocazione per motivi diversi dall’errore di fatto, questione ultima che qui non interessa), mentre il secondo testualmente stabilisce che “Ove ricorrano i motivi di cui all’art. 395 c.p.c. la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale”.

Pertanto, a fronte di un chiaro dettato normativo che, in tema di revocazione, prevede da un lato specifiche cause di inammissibilità dell’impugnazione, e dall’altro delinea il binomio “rescindente-rescissorio” in termini di immediata conseguenzialità logico-temporale (“Ove ricorrano i motivi… decide il merito della causa…”), risulta evidente che – avuto riguardo al processo tributario, ma con considerazioni certamente valevoli anche per il giudizio di cognizione ordinario, al lume del disposto dell’art. 398 c.p.c., comma 2, e art. 402 c.p.c., comma 1 – nella domanda con cui la parte chieda la revocazione della sentenza d’appello non possa che ricomprendersi anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand’anche tale ultima non sia formulata in modo esplicito. Ciò ove anche si consideri che il giudice della revocazione ha certamente a disposizione (o, comunque, non può esimersi dall’acquisire) il relativo fascicolo d’ufficio, non potendo certo porsi per detto giudice il problema della libera accessibilità agli atti, come invece avviene nel giudizio di legittimità (questione che costituisce la scaturigine della giurisprudenza erroneamente evocata dalla C.T.R.).

Nel caso di specie, può anche aggiungersi che la ricorrente ha comunque dimostrato (come evincibile dalla lettura del ricorso in esame) di aver opportunamente “vestito” il ricorso in revocazione, come previsto dallo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 2, riportandovi l’esposizione dei fatti, l’oggetto del contendere e i motivi d’appello originariamente proposti, sicchè neppure può dirsi che la domanda così avanzata difettasse dei requisiti specificamente previsti dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 2, e art. 53, comma 1.

3.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che si pronuncerà sulla spiegata impugnazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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