Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19450 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12537-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1519/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 1519/2/17 depositata in data 31 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativo ad avviso di accertamento IVA 2005, avverso la sentenza n. 899/10/14 della Commissione tributaria provinciale di Genova che a sua volta aveva parzialmente accolto il ricorso di D.S.M.;

– La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo corretto l’esercizio del diritto a detrazione su acquisti non contabilizzati, riferiti all’anno di imposta 2005, in assenza di dichiarazione nonostante fosse spirata la cornice biennale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per aver la CTR ammesso l’esercizio del diritto a detrazione su acquisti non contabilizzati, riferiti all’anno di imposta 2005, nonostante il contribuente avesse già esercitato nei termini il diritto alla detrazione di imposta sia in sede di dichiarazione annuale, che nella comunicazione annuale IVA, ma solo limitatamente all’importo di Euro 21.252,00 (a fronte di acquisti non contabilizzati rilevati dalla Guardia di Finanza pari ad Euro 79.340,00) e, dunque, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato entro la cornice biennale, il 2007, non rispettata nel caso di specie;

– Il motivo è fondato. Va infatti ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01; conf. tra le altre, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1627 del 20/01/2017, Rv. 643196 – 01). “;

– Il contribuente, pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nel testo applicabile ratione temporis, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale o in presenza di acquisti non contabilizzati, ma solo fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, e purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. Nel caso di specie, i costi si riferiscono ad operazioni occorse nell’anno di imposta 2005 e, pertanto, in assenza di dichiarazione, il termine del 2007 nel caso di specie è ampiamente spirato;

– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e a quelli rimasti assorbiti in sede di merito, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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