Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19450 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4563-2009 proposto da:

D.G.F. (C.F. (OMISSIS)), F.M. (C.F.

(OMISSIS)), FA.EU. (C.F. (OMISSIS)),

FI.DO. (C.F. (OMISSIS)), M.G.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI PIETRO, che li rappresenta e

difende, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato

l’11/03/2008, n. 813/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Presidente Dott.ssa MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FRISANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell’11 marzo 2008 la Corte di Appello di Venezia ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare a D.G.F., F.M., Fa.Eu., F. D. e M.G. la somma di Euro 1.600,00 ciascuno, con gli interessi legali, a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, compensando per metà le spese processuali e ponendo l’altra metà a carico dell’amministrazione.

Il giudizio, introdotto dinanzi alla Corte dei Conti per ottenere la estensione al trattamento di quiescenza degli aumenti retributivi attribuiti al personale in servizio e iniziato con ricorso depositato il 7 febbraio 2001, era stato definito con sentenza del 9 maggio 2007.

Il D.G., il F., il Fa., il Fi. ed il M. hanno chiesto la cassazione del decreto con ricorso notificato il 10 febbraio 2009.

Ha depositato controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cassazione del decreto è chiesta in base a due motivi. Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e riguarda la misura dell’indennizzo; il secondo denunzia un vizio di motivazione nella quantificazione del danno, in quanto ancorata all’inconferente rilievo che il processo presupposto era stato promosso da una pluralità di parti.

I motivi sono conclusi da quesito. E’ chiesta la pronuncia in merito.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. n. In recenti pronunzie della Corte Europea (Volta e altri c. Italia del 16 marzo 2010; Falco e altri c. Italia del 6 aprile 2010) si è ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive di importo notevolmente inferiore a quello di mille Euro l’anno normalmente liquidate, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue.

Alla menzionata giurisprudenza della CEDU si è da ultimo uniformata questa Suprema Corte (sent. n. 14754 del 2010), che in relazione ad un giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo ha liquidato una somma corrispondente ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo.

La riparazione riconosciuta dalla Corte di Appello in Euro 1,600,00 per ciascuno dei ricorrenti, per un giudizio che si è protratto per sei anni, tre mesi e due giorni, è inferiore al parametro indicato ed il decreto impugnato va pertanto cassato.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la Corte può pronunciare nel merito.

In applicazione del richiamato criterio appare adeguata la somma di Euro 3.180,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, per ciascuna delle parti ricorrenti.

Le spese giudiziali del doppio grado sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare a D.G.F., F.M., Fa.Eu., Fi.Do. e M.G. la somma di Euro 3.180,00 ciascuno, con gli interessi legali dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 350,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, e per il giudizio di cassazione in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Dispone che la cancelleria dia le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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