Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19450 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 08/07/2021), n.19450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.G.C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9787-2020 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 689/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 03/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

U.J., nato in Nigeria, impugnava la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il ricorrente, sentito anche nel corso del giudizio, aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese perché a seguito del tentativo di acquistare il terreno della sua famiglia, contro la volontà dei suoi parenti, ed a seguito di rapine poste in essere nel villaggio, era stato creato un gruppo di vigilanti di cui lui era il capo; due sui fratelli erano stati uccisi ed i banditi avevano ucciso una persona per conto di tal A., che aveva continuato a mettere in atto condotte per dominare sul villaggio. Aveva riferito di essere stato arrestato e torturato e di essere fuggito dalla Nigeria giungendo in Italia dopo essere stato in Libia, e di temere per la sua vita in caso di rientro in patria.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto non era credibile in ordine alle ragioni di fuga dal Paese di origine perché non circostanziato, ma connotato da molteplici contraddizioni, anche in ragione delle diverse versioni dei fatti, esposte dal ricorrente; tra l’altro, ha considerato che non aveva fornito alcuna specificazione circa l’uccisione dei suoi fratelli e che, nonostante avesse ancora dei familiari in Nigeria, non aveva prodotto alcun documento in ordine ai principali eventi del suo racconto (l’uccisione dei fratelli, la causa relativa al terreno durata svariati anni).

Sulla scorta del giudizio di non credibilità ha escluso che potesse evidenziarsi il rischio di persecuzione per uno dei motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, peraltro mai neppure addotto in giudizio dal ricorrente; ha escluso che potesse ritenersi concreto il pericolo, in caso di rimpatrio, di un danno grave alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b)) ed ha ritenuto non sussistenti neppure i requisiti di cui all’art. 14, lett. c) della suddetta normativa, non ravvisandosi nella regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, sulla scorta dell’esame delle fonti internazionali accreditate. Ha respinto anche la domanda di protezione umanitaria, in assenza di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo, osservando che lo svolgimento di attività lavorative non continuative e a tempo determinato non erano, di per sé, elementi tali da comprovare un radicamento sul territorio, ostativo al rimpatrio.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle SS.UU. con sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e per difetto di motivazione”. A suo parere, nonostante egli avesse adempiuto all’onere di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, il Tribunale non aveva rispettato l’obbligo di cooperazione istruttoria, non aveva utilizzato i parametri legali richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e non aveva chiesto ulteriori specificazioni al ricorrente per chiarire eventuali dubbi.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07”. A parere del ricorrente, il Tribunale aveva omesso di esaminare correttamente la situazione politica della Nigeria, indicata come Paese estremamente pericoloso dal sito del Ministero degli Esteri. Il Giudice aveva richiamato fonti non aggiornate risalenti al 2017, senza tenere conto della situazione politica molto critica, delle forti limitazioni delle libertà fondamentali, della mancanza di protezione da parte dell’Autorità statuale, delle violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli e indifese, degli attacchi terroristici.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale e internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita e incolumità”.

Secondo il ricorrente il Tribunale era tenuto a verificare se il quadro generale di violenza diffusa e indiscriminata fosse idoneo, pur in mancanza del riconoscimento di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, a integrare una situazione di vulnerabilità idonea a disporre la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di natura umanitaria. Da parte sua il richiedente aveva riferito dello svolgimento di attività lavorative, sia pure discontinue. Il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità basata su una valutazione comparativa al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiuta nel Paese di accoglienza. Il decreto impugnato aveva omesso l’applicazione di tale principio.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il primo motivo è inammissibile perché non censura adeguatamente la valutazione di non credibilità alla luce del principio fissato da Cass. n. 3340/2019 e non considera che il potere-dovere di cooperazione istruttoria è correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, ed è stato rettamente esercitato, benché la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Il secondo motivo è inammissibile perché non illustra con la dovuta specificità la tempestiva allegazione di fonti internazionali diverse da quelle esaminate dal Tribunale – che peraltro risultano aggiornate al 2018, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – sollecitando impropriamente una revisione dell’accertamento di fatto compiuto circa la situazione socio/politica dell'(OMISSIS) e della Nigeria.

Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, conforme a Cass. Sez. Un. 29459/2019, Cass. n. 7599/2020 e Cass. n. 4455/2018 perché il Tribunale ha rilevato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” e la mancanza di prova circa l’integrazione in Italia nel caso in esame.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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