Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19450 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25170/2011 proposto da:

M.M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

VERSACE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI PALMA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6640/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/10/2010 R.G.N. 8020/2007.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 6640/2010, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del 9.10.2006 emessa dal Tribunale della stessa città con cui era stata respinta la domanda, proposta da M.M.R., diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto, intercorso con Poste Italiane spa dal 24.5.2003 al 31.7.2003, “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di sportelleria presso L’Ufficio di Napoli (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 24.5.2003 al 31.7.2003”;

che avverso tale sentenza M.M.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3) e la contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) perchè erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto specifica la causale apposta al contratto; 2) la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente, secondo l’assunto della ricorrente, la Corte territoriale ritenuto che la società, con la produzione in giudizio del prospetto da cui risultava il numero dei giorni di assenza del personale addetto al servizio di sportelleria, avesse assolto all’onere su di essa gravante;

che il primo motivo non è fondato: invero, come affermato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 26.1.2010 n. 1577; Cass. 26.1.2010 n. 1576), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr. Cass. 4267/2011; Cass. n. 27052/2011; Cass. 8966/2012; Cass. n. 13239/2012; Cass. n. 1928/2014);

che, nel caso in esame, può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa la presenza di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti per avere tenuto debito conto del fatto che erano stati indicati l’ambito territoriale di riferimento (Regione Campania), il luogo della prestazione lavorativa (Ufficio Napoli (OMISSIS)), le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto (personale inquadrato nell’area operativa e addetto al recapito) asseritamente corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire, nonchè il periodo di riferimento: elementi questi che senza dubbio rendevano la clausola apposta non generica;

che dalla pronuncia impugnata emerge, pertanto, una congrua considerazione di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1605/2016 e Cass. n. 182/2016);

che il secondo motivo è inammissibile perchè con lo stesso si richiede, in sostanza, un riesame delle risultanze istruttorie non consentito in sede di legittimità;

che, per quanto sopra considerato, il ricorso deve essere rigettato con conseguente determinazione del regime delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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