Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1945 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16525-2018 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO VECCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS),

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 518/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – B.D. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 20 marzo 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza resa tra le parti dal locale Tribunale di rigetto dell’opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c., e art. 702 quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto l’inammissibilità dell’appello perchè tardivamente proposto con ricorso anzichè con citazione.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell’appello poichè erroneamente proposto, in violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), con ricorso (anzichè con citazione) notificato, all’esito del deposito del provvedimento di fissazione dell’udienza, dopo lo spirare del termine di 30 giorni di cui all’art. 702 quater c.p.c..

Ha viceversa stabilito questa Corte, a Sezioni Unite, che, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto per l’appunto con ricorso e non, come ritenuto dalla Corte dell’Aquila, con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575).

Il decreto è cassato e rinviato per nuovo esame la Corte d’appello dell’Aquila, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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