Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1945 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15087/2008 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AUTRU RYOLO Laura giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA, L.B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. cron. 1737 del TRIBUNALE di MESSINA, del

28/02/08 depositata il 04/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere e) Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice dell’esecuzione di Messina con ordinanza del 4 marzo 2008, in accoglimento dell’istanza formulata dall’agente della riscossione SERIT Sicilia spa, assegnava allo Stato il diritto di usufrutto facente capo a D.P.G., sull’appartamento per civile abitazione sito in (OMISSIS).

D.P.G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 maggio 2008; la SERIT Sicilia spa è rimasta intimata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 979 c.c.; si duole che il tribunale abbia ritenuto che in sede di esecuzione forzata non trovi applicazione detta norma; sostiene che, ai sensi di essa, il proprio diritto di usufrutto, essendo di durata ultratrentennale, non poteva essere oggetto di assegnazione.

Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte insegna che il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall’art. 586 cod. proc. civ., costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo alla funzione di convertire in danaro l’immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall’art. 617 cod. proc. civ., e non al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nè a quello ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2 (Cass. 371/07; 11430/98).

Quest’ultima è stata la strada rimediale erroneamente percorsa dal ricorrente, la cui iniziativa è quindi da dichiarare inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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