Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1945 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18449/2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

MAGGIORE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MG ADVERTISING SRL;

– intimata –

nonchè

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso

Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e

difende giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 10/12/2014, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Rossi Domenico (delega verbale Maggiore) difensore

del ricorrente che insiste nella nullità della sentenza impugnata e

chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Ritenuto che, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio camerale sulla relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. e delle osservazioni su di essa svolte da parte ricorrente, la controversia non si ponga in termini d’immediata evidenza decisoria.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza da parte della sezione ordinaria, non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA