Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19449 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18081-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COEDIL FAP S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 69/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI Roberta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Coedil Fap s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini dell’ires e dell’irap, costi ed iva, per la sponsorizzazione del proprio marchio da parte di una associazione sportiva dilettantistica.

L’adita C.T.P. rigettò il ricorso ma la decisione, appellata dalla Società, venne integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale ritenne che il contratto di sponsorizzazione dovesse essere ricompreso nell’ambito dei contratti di pubblicità di stampo americano e che, nella specie, si era nell’ambito di un contratto verbale a prestazioni corrispettive.

Avverso la sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, è infondato alla luce dei recenti principi espressi dalle SS.UU. di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) le quali, pronunciandosi sulla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, hanno avuto modo di statuire che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Costituisce, altresì, consolidato orientamento di questa Corte quello per cui è meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice compia generici richiami ad altri atti del giudizio o altri provvedimenti, senza ulteriori specificazioni, non illustrando nè le ragioni nè l'”iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, integrando, così una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione. E, nel caso in esame, la motivazione impugnata possiede tutti i superiori requisiti.

2. Egualmente inammissibile è il secondo motivo con il quale si deduce (in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia.

Ed invero, non si ravvisa la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove sulla domanda (appello della contribuente) la Commissione Regionale si è motivatamente pronunciata; mentre è inammissibile il prospettato vizio motivazionale laddove al ricorso, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 7 gennaio 2015, è pacificamente applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014).

3. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Catania, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA