Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19449 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19449 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17240-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
GENTILE GAETANO, FLORIO CATELLO;
– intimati –

Data pubblicazione: 22/08/2013

avverso la sentenza n. 121/52/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 5.5.2010, depositata il 07/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 17240 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 121/52/10, depositata il 7
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Catello Florio e Gaetano Gentile, relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di loro proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che
l’atto di classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale
da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere gli interessati nella condizione di approntare un’adeguata
difesa, mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il
preventivo contraddittorio con la parte. Gli intimati non s so o
costituiti.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazio e di norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto •ositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dagli stessi contribuenti, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di
cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la di-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17240/11
Ricorrente: agenzia territorio
Intimati: Catello Florio e Gaetano Gentile
Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,
Sentenza
Svolgimento del processo
l. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,

2

versa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale
l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione

mazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali addotte come
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasfor-

3. Col secondo, terzo e quarto motivi la ricorrente denunzia w„9
violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della catego- w
ria, della classe e della rendita, senza necessità di visita so-

2:g

pralluogo e di preventivo contraddittorio.

o

Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il rico o
il 10 luglio 2013.
Così deciso ) Rom
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