Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19449 del 20/07/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19449 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 16064-2017 proposto da:
OMISSIS…

– ricorrente contro
OMISSIS…

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 649/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 18/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

A.K.  ha proposto ricorso per cassazione articolato in
due motivi ed illustrato da memoria contro C.R.,
avverso la sentenza n.649\2017 della Corte di Appello de
L’Aquila.
2. Il C.R. resiste con controricorso.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il
decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati
notificati agli avvocati delle parti.

Considerato che:
1. Il Collegio, tenuto conto anche del contenuto della memoria,
condivide le conclusioni del relatore nel senso della manifesta
infondatezza del ricorso.
2. C.R., premesso di essere creditore di T.Y.
di una somma di denaro, evocava in giudizio questa e la ricorrente
A.K.   per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti del
contratto di mantenimento con il quale la T.Y. aveva trasferito
alla A.K.  la nuda proprietà dell’unico immobile di sua proprietà,

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Rilevato che:

trattenendone l’usufrutto, in cambio dell’impegno della A.K.  a
prestarle assistenza per gli anni a venire. La domanda veniva
accolta.
L’appello della A.K.  veniva rigettato con la sentenza qui

pregressi tra le parti, risultanti anche dal tenore del contratto di
mantenimento contenente il trasferimento della proprietà, dai
quali risultava una precedente conoscenza tra le due donne, una
delle quali già prestava assistenza all’altra, ed un rapporto di
fiducia tra le stesse, potesse ritenersi sussistente in capo alla
acquirente la consapevolezza che quell’atto di trasferimento,
relativo all’unico bene immobile della T.Y., fosse idoneo a
pregiudicare le ragioni dei creditori.
Con i motivi di ricorso, l’acquirente A.K.  contesta la violazione
degli artt. 2901, 2697 e 1140, c.c., nonché 115 e 116 c.p.c.
affermando che se è ben vero che è sufficiente, ai fini della
accoglibilità della revocatoria, la prova della generica conoscenza
del pregiudizio che l’atto di disposizione patrimoniale possa recare
al terzo, in questo caso la corte d’appello si sia accontentata di
molto meno, ovvero di una conoscibilità meramente ipotetica.
Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt.
2901,2727 e 2729 c.c. per aver la corte d’appello fondato la propria
valutazione su elementi presuntivi del tutto insufficienti.
I motivi, che sfiorano l’inammissibilità, specie il secondo, perché
più o meno indirettamente volti a contestare la valutazione degli

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impugnata, nella quale si affermava che, in relazione ai rapporti

elementi posti a fondamento del proprio convincimento operata
dalla corte d’appello, sono comunque infondati.
Infatti, la corte, nel ricostruire gli elementi della fattispecie, ha
elaborato compiutamente la sua valutazione reputando che nel

soggetto del tutto estraneo rispetto al venditore, che, non avendo
avuto alcun rapporto precedente con essa, non era tenuta se non
nell’ambito delle regole di prudenza che precedono il compimento
di un acquisto immobiliare, a conoscere la solidità patrimoniale o
meno della venditrice e l’esistenza di situazioni debitorie. Al
contrario, considerata sia la tipologia di contratto che le parti
andavano a concludere, sia il preciso contenuto delle clausole
contrattuali, in cui la acquirente acquistava la nuda proprietà
dell’immobile ma non gratuitamente, assumendo al contrario un
obbligo di assistenza morale e materiale e precisi obblighi
infermieristici nei confronti della venditrice per tutto il prosieguo
della vita di questa, e che tale attività costituiva la prosecuzione
dell’assistenza prestata già in passato, ne ha dedotto, con un
ragionamento presuntivo che non presta il fianco alle critiche, che
la stessa, proprio perché il trasferimento di proprietà arrivava
all’esito della instaurazione di un rapporto fiduciario, non poteva
non essere a conoscenza nel dettaglio della situazione anche
patrimoniale della persona che si obbligava ad assistere. Ha cioè
correttamente esteso ai rapporti di fiducia fondati su una
prestazione lavorativa continuata e a diretto favore della persona
quella valutazione, di solito tratta in relazione a persone legate da

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caso in esame il terzo acquirente, ovvero la A.K.  , non fosse un

vincoli di parentela o affettivo, di inverosimiglianza che il terzo,
così legato al dominus, non fosse a conoscenza della situazione
debitoria gravante sul disponente (Cass. 11. 5359del 2009).
Il ricorso va pertanto rigettato.

dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è
gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di
lite sostenute dal controricorrente e le liquida in complessivi euro
4.100,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e
contributo spese generali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19
giugno 2018

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al

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