Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19449 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25070-2019 proposto da:
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
ENERGIA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA;
– intimata –
avverso il decreto n. r.g. 3806/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA del
18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura dopo aver proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Perugia emesso ai sensi dell’art. 99 L. Fall., col fine di denunziare l’omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del privilegio di cui al D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5, ha rappresentato che il provvedimento è stato corretto dal medesimo tribunale con riconoscimento del privilegio in questione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la curatela non ha svolto difese, sicché la materia -e, del contendere devesi ritenere cessata in conformità a quanto affermato dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021