Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19449 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28309/2012 proposto da:

B.A., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2,

presso lo studio dell’avvocato NUNZIO PINELLI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO CARONIA, MARIANNA ORITI,

GIUSEPPE PINELLI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

REGIONE PIEMONTE;

– intimata –

Nonchè da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.F. (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ECONOMIA E FINANZE C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE C.F.

(OMISSIS), UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO C.F. (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

B.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

REGIONE PIEMONTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 712/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/06/2012 R.G.N. 361/2011.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO:

che con sentenza in data 5.6.2012 la Corte di Appello di Torino ha respinto la domanda degli attuali ricorrenti – tutti medici iscritti, dal 1998 in poi, a diversi corsi di specializzazione – promossa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute, nonchè dell’Università degli studi di Torino per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Università degli studi di Torino, l’indicizzazione annuale della borsa di studio percepita e la rideterminazione triennale della stessa in relazione agli incrementi stipendiali previsti dal c.c.n.l. per i medici neoassunti, e, infine, per la condanna al risarcimento del danno per ritardata mancata piena attuazione della direttivae 93/16 CEE in ordine al trattamento economico da percepire;

che avverso tale sentenza gli attuali ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute, nonchè l’Università degli studi di Torino hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato concernente il profilo del difetto di legittimazione sostanziale passiva dell’ateneo e della solidarietà passiva nei debiti delle Amministrazioni statali, argomentazioni ulteriormente illustrate con memoria;

CONSIDERATO:

che i medici, nel denunciare plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, deducono il diritto alla rideterminazione degli importi delle borse di studio percepiti (vigendo, il blocco, solamente sino al 31.12.1993), la decorrenza della prescrizione decennale dall’anno 2007 (data di adozione dei D.P.C.M. n. 7/3, D.P.C.M. 6/7, D.P.C.M. 2/11), l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, assumendo la mancata attuazione della direttiva 93/16/CEE in considerazione della sospensione dell’efficacia del trattamento economico come previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999, ribadiscono il diritto al risarcimento del danno per l’inadeguata remunerazione;

che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 29345/2008), successivamente confermate dalle Sezioni semplici (sentenze nn. Cass. n. 20403/2009, 11565/2011, 12624/2015, 18710/2016) hanno statuito che l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, (e rideterminato per l’anno 1992) non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7, (convertito in L. n. 438 del 1992), dalla L. n. 537 del 1993, art. 3, dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, e dalla L. n. 488 del 1999, n. 488, art. 22, nonchè dalla L. n. 289 del 2002, in quanto il blocco degli incrementi della suddetta borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 432/1997), che ha deciso la questione di costituzionalità della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33;

che ritiene il Collegio si debba, altresì, rigettare il motivo di ricorso concernente la qualificazione dell’attività svolta dagli specializzandi come prestazione di lavoro subordinato, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 20403/2009, 6089/1998, 9789/1995, con le quali si è statuito che “non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, che costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione, e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ed al conseguimento, al fine corso, di un titolo abilitante”;

che la sentenza impugnata ha, del pari, esattamente valutato la domanda di risarcimento del danno per mancato recepimento della normativa comunitaria in ordine al trattamento economico percepito dai medici specializzandi (pag. 6), conformandosi al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 18710/2016 e 11565/2011 con le quali, escludendo la configurazione di un risarcimento del danno per mancato recepimento delle direttive comunitarie 82/76/CEE e 93/16/CEE, si è statuito che “non sono rinvenibili nelle direttive comunitarie nè una definizione della remunerazione da considerarsi adeguata nè i criteri di fissazione della stessa, sicchè non è dato comprendere rispetto a quale parametro una scelta limitativa degli incrementi delle borse di studio in ragioni di decisioni economiche di portata generale possa esser considerata come inadempimento agli obblighi comunitari”;

che i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere detti orientamenti, ai quali va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che gli attuali ricorrenti sono tutti medici iscritti a corsi di specializzazione dopo il 31.12.1982 e non sono, quindi, interessati dalla rimessione della questione pregiudiziale effettuata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenze nn. 23581 e 23582 del 2016;

che, in considerazione del rigetto delle domande dei medici, rimangono assorbiti il motivo concernente la prescrizione dei crediti vantati dai medici (secondo motivo) nonchè il ricorso incidentale proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute, nonchè dall’Università degli studi di Torino;

che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale; assorbito il secondo motivo nonchè il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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