Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19448 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.B. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di titolare

della Ditta Techna-Ingegneria Integrata-Bruno Cutrì, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA R.R. PEREIRA 189, presso l’avvocato JACOPINO

ANNARITA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRISTACHI RAFFAELE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SMI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente del C.d.A.

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso

l’avvocato BRUNO TASSONE (STUDIO LEGALE CERULLI IRELLI),

rappresentata e difesa dall’avvocato TASSONE FRANCESCO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.B., titolare della ditta Techna – Ingegneria Integrata – ricorre avverso il decreto del tribunale di Vibo Valentia del 18 agosto 2006 con il quale è stata rigettata la sua istanza di fallimento della S.M.I. s.r.l., non ostante che, con decreto della corte d’appello di Catanzaro del 3 novembre 2005, in riforma di precedente rigetto dell’istanza di fallimento del 7 giugno 2004, sia stato disposta la rimessione degli atti al tribunale di Vibo Valentia per la dichiarazione di fallimento, ritenendo che, a seguito dell’accertamento dell’inesistenza del credito posto a fondamento dell’istanza da parte dello stesso tribunale, con sentenza del 3 marzo 2005, passata in giudicato, era venuto meno il necessario requisito soggettivo.

Il ricorrente sostiene che, in violazione della L. Fall., art. 22, nella versione anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 5 del 2006, applicabile nella specie ratione temporis, non poteva invocarsi il giudicato di accertamento dell’inesistenza del credito fatto valere.

Nella specie deve applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata successivamente al 2 marzo 2006.

Il ricorso non si conclude con l’indicazione del quesito di diritto e pertanto è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Il collegio ha deliberato che la motivazione debba essere redatta in forma semplicificata.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.100,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge da distrarsi in favore dell’avv. Francesco Tassone che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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