Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19448 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19448 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 15788-2017 proposto da:
AMOROSO ANTONIO PASQUALE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNA VALENZA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO MUTO;

– ricorrentE contro
MILANO ASSICURAZIONE SPA, FIMIANI ETTORE,
FRANCO SALVATORE, FORIA MARCELLO;

– intimati avverso la sentenza n. 1580/2017 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 07/04/2017;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Rilevato che:
1. Amoroso Antonio Pasquale ha proposto ricorso per cassazione

Salvatore e Foria Marcello, avverso la sentenza n.1580\2017 della
Corte di Appello di Napoli.
2. Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto
di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati
notificati agli avvocati delle parti.
4. Vi è memoria di parte ricorrente.
Considerato che:
1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute
nella memoria, condivide le valutazioni della proposta del relatore
nel senso della inammissibilità del ricorso.
2.L’Amoroso conveniva in giudizio il Foria e la compagnia di
assicurazioni, chiedendo di essere risarcito dei danni al proprio
veicolo, subiti a seguito di un incidente stradale in cui la sua moto
veniva tamponata da altra moto, condotta dal Foria e di proprietà
di Fimiani Ettore, che a sua volta spiegava domanda verso il Foria.

Ric. 2017 n. 15788 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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articolato in due motivi contro Milano Ass.ni s.p.a., Franco

Le domande di entrambi venivano rigettate con pronuncia
confermata in appello.
Il ricorrente deduce la “nullità della sentenza o del procedimento
ex art. 360 comma primo n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione della

342 c.p.c”.
Sostiene che la errata interpretazione dell’art. 342 c.p.c. da parte
della corte d’appello avesse portato, erroneamente, a ritenere
inammissibili gli appelli.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il
giudizio.
I motivi sono entrambi inammissibili, il primo perché non coglie
né la ratio decidendi né l’oggetto effettivo della pronuncia di
appello, che è una pronuncia sul merito della causa, non arrestata
in limine ad una delibazione di inammissibilità (tant’è che il
dispositivo è di rigetto), e comunque è del tutto generico, perché
non riferisce minimamente il contenuto dei propri motivi di
appello. Con il secondo motivo, il ricorrente tenta di indurre,
inammissibilmente, la corte a rivisitare le risultanze istruttorie e a
rinnovarne la valutazione.
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensive da parte degli
intimati.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è
gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di

Ric. 2017 n. 15788 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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impugnata sentenza sulla base della errata interpretazione dell’art.

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.
P.Q.M.

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19
giugno 2018

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della

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