Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19448 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34678-2018 R.G. proposto da:

V.G.B.S., rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Mattia Sartori e Fabio

PACE, ed elettivamente domiciliato in Milano, al corso di Porta

Romana, n. 89/B, presso lo studio legale del predetto ultimo

difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1841/13/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria, il contribuente V.G.B.S. ricorre per cassazione con due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR lombarda accoglieva l’appello proposto dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, rigettando, per quanto ancora qui di interesse, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello perchè proposto dall’agente della riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12 sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto ammissibile l’appello dell’agente della riscossione che si era avvalsa del patrocinio di un avvocato del libero foro.

Al riguardo Le Sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit.,

– di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c..

Il ricorso va pertanto rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità compensate tra le parti, stante il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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