Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19448 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7520-2018 proposto da:
ASSOCIAZIONF SPORTIVA DILETTANTISTICA BEACH GOlF SPORT ASSOCIATION,
in persona del legale rappresentante pro tempore, M.M., anche
in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati
SARACCO GIANNI MARIA, FORMENTIN LAURA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 707/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il
28/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
Che:
– Con sentenza n. 707/6/17 depositata in data 28 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e disattendeva l’appello incidentale proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Beach Golf Sport Association e di M.D.M., quale presidente dell’associazione e in proprio avverso la sentenza n. 737/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti relativo all’avviso di accertamento II.DD. e IVA 2008 a seguito dell’esclusione dell’applicazione all’associazione del regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991;
– Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un unico motivo, che illustrano con memoria. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non si è difeso, restando intimato.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 148, comma 8, della L. n. 289 del 2000, art. 90, e della L. n. 389 del 1991 per la ritenuta difformità di clausole statutarie dell’associazione dalle previsioni richiamate ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolativo ivi previsto, a seguito di modifica della normativa rispetto alla compilazione dello statuto, intervenuta nel 1999;
– Il motivo è inammissibile, in quanto non sono state impugnate tutte le rationes decidendi concorrenti che supportano la sentenza impugnata. Va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293);
– Orbene, nel caso di specie la decisione della CTR non si sofferma solo sulla “mancanza di conformità dello statuto alle prescrizioni normative”, ma si diffonde nella argomentazione della mancata prova di un’effettiva vita associativa e della realizzazione degli scopi mutualistici dell’associazione: “In particolare, poi, in merito al fine sociale ed associativo che trascina seco il riconoscimento delle agevolazioni previste, va osservata la mancanza della prova della finalità non elusiva della partecipazione dei soci alle assemblee mediante l’esibizione di verbali aventi data certa”; tale ratio decidendi concorrente risulta completamente esente da censura e da ciò consegue l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, con regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.
PQM
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso, e condanna i contribuenti in solido alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019