Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19448 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13914-2019 proposto da:
P.M., titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio
dell’avvocato MARCO FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO MAGISTRO;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) ARL, in persona del Curatore
Fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO AURELIO CHILLEMI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 486/2017 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO, depositata il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
la corte d’appello di Messina dichiarava inammissibile, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., l’appello proposto da P.M. avverso la sentenza con la quale il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato inefficace, ex art. 67 L. Fall., comma 2, il pagamento dell’importo di 34.250,00 eseguito in suo favore dalla società P.P., nell’anno anteriore al fallimento dichiarato con sentenza del 18-6-2004;
il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 L. Fall., per avere il tribunale formato il proprio convincimento a titolo presuntivo sulla semplice esistenza di protesti a carico della società, a fronte del principio che pone invece al Fallimento l’onere di provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo all’accipiens;
la curatela ha replicato con controricorso e successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;
nella revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall., comma 2, il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza (e non dalla semplice conoscìbilità), ma la dimostrazione di detta conoscenza, costituendo la condizione psicologica di un soggetto, non può che avvenire indirettamente (salvo situazioni confessorie) tramite eventi e condotte che, in base a un criterio di normalità assunto a parametro di valutazione, consentono la prova presuntiva della conoscenza personale di eventi giustappunto sintomatici d’insolvenza;
in questa prospettiva è certamente fondata la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza in presenza di protesti (v. Cass. n. 4277-98, Cass. n. 13048-99, Cass. n. 2067-00, Cass. n. 10209-09, Cass. n. 391-10), soprattutto allorché, come nella specie accertato dal tribunale, si tratti di protesti di cambiali rilasciate dalla fallita proprio al soggetto che risulti poi percettore del relativo pagamento;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.600,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021