Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19447 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

procuratore di CASTELLO FINANCE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso l’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO, rappresentata

e difesa dall’avvocato CAMPANILE GIOVANNI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (c.f. (OMISSIS)), D.L.C.,

G.M.R., nella qualità di assuntori del concordato

fallimentare “Fallimento T.A.P.”, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

BENITO, rappresentati e difesi dall’avvocato CEFOLA GENNARO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 892/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO, per

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato CEFOLA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che, con sentenza del 2004, il Tribunale di Trani respinse l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. (incorporante Citibank s.p.a.) avverso lo stato passivo del Fallimento di T.A.P. (dichiarato in estensione al fallimento dell’omonima s.n.c., di cui il T. era socio illimitatamente responsabile) per ottenere il riconoscimento del privilegio ipotecario sul credito, ammesso dal G.D. al chirografo, vantato in dipendenza del mutuo erogato da Citibank al fallito;

che la sentenza fu pronunciata nei confronti dei successori delle parti originarie, ovvero di Intesa Gestione Crediti s.p.a.

(incorporante il Banco Ambrosiano) e di C.G., D.L.C. e G.M.R., assuntori del concordato della Tato s.n.c.;

che la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 23.8.2007, respinse l’appello proposto da Intesa Gestione Crediti contro la decisione, rilevando che, poichè una parte della somma mutuata era servita ad estinguere il debito della Tato s.n.c. verso la banca mutuante, derivante da scoperto di conto corrente, l’ipoteca era revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3 e 4;

che Italfondiario s.p.a., nella sua qualità di procuratore di Castello Finance s.r.l., succeduta ad Intesa Gestione Crediti s.p.a.

nella titolarità del rapporto controverso, ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria;

che C.G., D.L.C. e M.R. G. hanno resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria;

che il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06 e sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice).

che con tutti e quattro i motivi di ricorso Italfondiario ha denunciato violazione di legge e/o vizi di motivazione, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.;

che tuttavia, sotto il primo profilo, i motivi non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, sono privi di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla loro formulazione ed alla valutazione della loro immediata ammissibilità.

(Cass. S.U. cit.).

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; che le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a C.G., D.L.C. e G.M. R., in via fra loro solidale, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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