Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19447 del 22/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 19447 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17123-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
DI VAIO IMMACOLATA;
– intimata –

Data pubblicazione: 22/08/2013

avverso la sentenza n. 120/48/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 15.4.2010, depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 17123 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17123/11

Ricorrente: agenzia territorio
Intimata: Immacolata Di Vaio

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 120/48/10, depositata il 3
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Immacolata Di Vaio, relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano
di sua proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere
tutti gli elementi di valutazione concreti,

onde mettere

l’interessata nella condizione di approntare un’adeguata difesa,
mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come
pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre
erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo
contraddittorio con la parte. L’intimata non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che l’atto di impu

ione

non appare notificato compiutamente all’intimata Di Vaio, posto
che la notificante ha esperito la procedura di notificazione a
mezzo del servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ.,
ai fini della legittimità della medesima, e che ha omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato,
come anche verificato all’udienza odierna. Pertanto, poiché tale
adempimento, peraltro necessario in funzione della prova dell’av-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

venuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque,
della regolare instaurazione del contraddittorio, non risulta compiuto, il ricorso è inevitabilmente colpito da inammissibilità
(Cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008).
3. La suindicata questione è assorbente rispetto ai motivi ad-

4.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

dotti a sostegno del ricorso, di cui perciò l’esame è precluso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA