Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19447 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19447 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 14694-2017 proposto da:
LONGO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA MORBINATI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

c-ontro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
TORNABUONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 23826/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

1. Mauro Longo ha proposto ricorso per cassazione articolato in
due motivi ed illustrato da memoria contro la Unicredit s.p.a.,
avverso la sentenza n. 23826\2016 del Tribunale di Roma.
2. Resiste Unicredit con controricorso illustrato da memoria.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il
decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati
comunicati.

Considerato che:
1. Il Collegio, esaminate anche le memorie depositate dalle parti,
condivide le considerazioni del contenute nella proposta del
relatore, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
2. Mauro Longo otteneva una ordinanza di assegnazione del
credito nei confronti del terzo pignorato Unicredit s.p.a.. Poiché
Unicredit non corrispondeva a suo avviso l’intero importo dovuto
(comprensivo delle spese successive all’ordinanza), il Longo agiva
esecutivamente nei confronti di Unicredit che proponeva

Ric. 2017 n. 14694 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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Rilevato che:

opposizione deducendo di aver tempestivamente pagato l’intero
credito.
3. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione valutando
esatto l’adempimento della propria obbligazione da parte di

4. L’appello del Longo veniva rigettato, in quanto il tribunale
riteneva che il terzo destinatario dell’ordinanza di assegnazione,
non avesse alcun obbligo di pagamento sino all’avvenuta
notificazione della ordinanza di assegnazione e che, sino a tutto il
decorso del termine che doveva essergli concesso per
l’adempimento non poteva essere considerato inadempiente e non
poteva essergli notificato il precetto, che presuppone proprio
l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo.
5.11 ricorrente denuncia l’erronea esclusione della natura di titolo
esecutivo della ordinanza di assegnazione resa all’esito di una
procedura di pignoramento presso terzi e, con il secondo motivo,
l’omessa compensazione delle spese di lite, quindi la violazione
dell’art. 92 c.p.c.
La censura di cui al primo motivo è infondata, in quanto il
Tribunale di Roma ha fatto corretta applicazione del principio di
diritto espresso da Cass. n. 9390 del 2016, secondo il quale in tema
di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il
giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 533 c.p.c., assegna in
pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo
pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore
espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a

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Unicredit.

favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal
momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o
dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente
indicato nell’ordinanza di assegnazione.

che appare superflua, in quanto la progressione evolutiva della
giurisprudenza della Corte, attraverso il superamento di
orientamenti precedenti che motivatamente si ritengano non più
condivisibili, non deve necessariamente ricevere, per poter
avvenire, il sigillo autorizzativo delle Sezioni Unite, specie laddove
la sentenza che muta rispetto all’orientamento precedente, lungi
dall’essere una isolata contrapposizione, è espressione di un
meditato ripensamento che viene successivamente a consolidarsi
attraverso altre pronunce. Nella specie, alla citata Cass. n. 9390
del 2016 hanno fatto seguito Cass. n. 13112 e 19986 del 2017, Cass.
n. 1573 del 2018.
La censura di cui al secondo motivo è inammissibile per la parte
in cui lamenta la mancata compensazione delle spese dei gradi di
merito, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., dal momento che, in
tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione
tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il
quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione
del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la
pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere
in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere
censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di

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Il ricorrente richiede la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite,

motivazione (Cass. S.U. n. 14989/05 e numerose altre). Trattasi di
principio applicabile anche dopo le modifiche dell’art. 92, comma
secondo, cod. proc. civ., perché l’obbligo di motivazione imposto
da questa norma riguarda l’ipotesi in cui la compensazione sia

soccombenza (che l’art. 91 cod. proc. civ. pone come regola in
tema di riparto delle spese di lite, essendo la compensazione
dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. prevista come
eccezione). Poiché nella specie il giudice ha osservato l’art. 91 cod.
proc. civ., è inammissibile la censura che si basa su norma non
applicata, e soltanto discrezionalmente applicabile.
Il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è
gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di
lite sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi
euro 1700,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori
e contributo spese generali.

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disposta, ma non anche l’ipotesi in cui si segua il principio della

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19

Il Presidente
Adelaide Amendola

giugno 2018

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