Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19447 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6857-2019 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONSULTA, 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELA DE PASQUALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE DE PAOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1465/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

V.S. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1465 del 2018 della CTR della Toscana, depositata il 17/07/2018, che ha rigettato il ricorso del contribuente in relazione alla richiesta di rimborso avente ad oggetto la ritenuta operata dall’INPS al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio. Col detto ricorso il contribuente contestava l’omessa applicazione della riduzione del 26,04% sull’ammontare lordo, con riferimento al periodo oggetto di riscatto volontario richiesto e riconosciuto al dipendente.

In particolare, la CTR, ritenendo il ricorso in appello infondato, ha ritenuto di non doversi discostare dal principio di diritto secondo cui “ove la formazione di una parte di indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, tale parte di indennità non va sottratta dall’imposizione fiscale ordinaria”.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con atto di costituzione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rilevato che l’istanza di interruzione del processo per cancellazione dall’albo dell’Avv. Gabriele De Paola, procuratore costituito, formulata dall’Avv. Claudio Gardelli il 15 gennaio 2020 via PEC, non può essere accolta, dal momento che l’evento segnalato è intervenuto a contraddittorio già instaurato nel corso del giudizio di legittimità. Quest’ultimo, infatti, è dominato dall’impulso d’ufficio, e non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (cfr. Cass. n. 7477/2017; n. 1757 del 2016, n. 24635 del 2015).

2. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 2 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha affermato che “in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2 ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima RA.), tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (Cass. n. 26247/2016, n. 8403/2013).

Orbene, nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la parte di TFR corrispondente a tributi versati dal contribuente debba essere soggetta a tassazione ordinaria.

Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.

Nulla sulle spese a seguito di costituzione dell’intimata ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA