Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19447 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1774-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato PALLA GIANLUCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LA GIOIA FLAVIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3110/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 3110/5/17 depositata in data 30 maggio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da T.F. relativo ad avviso di accertamento II.DD. e IVA 2007, avverso la sentenza n. 28211/29/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che a sua volta aveva rigettato il ricorso del contribuente;

– La CTR riformava la decisione di primo grado ritenendo che, in presenza di contabilità regolare del contribuente, l’Agenzia non potesse fondare l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), sul solo scostamento della dichiarazione dalle risultanze degli studi di settore applicabili;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo. Il contribuente ha replicato depositando controricorso che illustra con memoria.

Considerato che:

– In via preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso, dal momento che con l’unico mezzo di impugnazione l’Agenzia non chiede il riesame di questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, ma deduce l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, nel rispetto del paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto quale vizio motivazionale -, l’Agenzia ricorrente si lamenta che la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio, secondo il quale l’accertamento induttivo condotto nei confronti del contribuente, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, sarebbe stato fondato non sul semplice scostamento del dichiarato nel periodo di imposta rispetto alle risultanze degli studi di settore, ma anche di ulteriori indici su cui fondare presunzioni gravi, precise e concordanti;

-Il motivo è fondato. Va infatti ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui “In tema di accertamento, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purchè preciso e grave, quale l’abnormità della percentuale di ricarico.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018, Rv. 650956 – 01; dello stesso tenore, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22347 del 13/09/2018, Rv. 650233 – 01); e che “In tema di IVA, la circostanza che un’impresa commerciale dichiari, per più annualità, un volume di affari sensibilmente inferiore agli acquisti ed applichi modestissime percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta anomala, di per sè sufficiente a giustificare, da parte dell’Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,sicchè il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve spiegare le ragioni che giustifichino il comportamento del contribuente con validi argomenti, che non possono esaurirsi nella mera libertà di impresa riguardo alla propria politica commerciale.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 14370 del 09/06/2017, Rv. 644425 – 01);

– Nel caso di specie, sin dall’avviso di accertamento, riprodotto in ricorso per autosufficienza, l’Agenzia ha fondato le riprese sulla base di accertamento induttivo non semplicemente in ragione dello scostamento della dichiarazione allo studio di settore applicabile al contribuente, di una gestione antieconomica pluriennale, protrattasi per gli anni 2005-2009. All’interno di questo ampio arco temporale, il 2007 oggetto della ripresa non si pone dunque come eccezione ma è la conferma di una regola. Vi sono poi ulteriori elementi di prova evidenziati dall’Agenzia: le spese di gestione anche per dipendenti (contributi previdenziali ed assistenziali non irrilevanti) ingiustificate rispetto alle perdite, e la non credibilità di un ripiano delle perdite da parte di familiari a fronte di spese fisse contratte per interessi passivi da mutuo, ulteriore indice di una pianificazione economica durevole nel tempo. La CTR non ha dato conto in motivazione di aver debitamente considerato tali fatti, oggetto di discussione e potenzialmente decisivi. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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