Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19447 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV maggio n. 43

presso lo studio dell’Avv. Paolo Puri, che la rappresenta e difende

per procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliato a Roma, piazzale Don

Giovanni Minzoni n. 9 presso lo studio dell’Avv. Antonino Galletti

per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale.

– controricorrente/ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 2271/29/2014 della Commissione

tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 febbraio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dalla impugnazione da parte di L.E. di intimazione di pagamento relativa a un importo dovuto, a seguito di emissione di cartella, per omesso versamento dell’Irap dovuta per l’anno di imposta 2000, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’intimazione non sussistendo in atti la prova della notificazione della prodromica cartella di pagamento.

In particolare, la C.T.R., riteneva che la produzione, effettuata da Equitalia Gerit S.P.A. solo in grado di appello, delle cartoline di ritorno, attestanti l’avvenuta notificazione della cartella, non fosse ammissibile malgrado l’espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Secondo il Giudice di appello, infatti, la lettura che di tale norma dà questa Corte violerebbe il principio di economia processuale, ancorato a quello della ragionevole durata del processo.

Avverso la sentenza Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso articolando due motivi.

Resiste con controricorso L.E. il quale propone ricorso incidentale su due motivi, cui resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A..

L’Agenzia delle entrate si è limitata a depositare atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis.1, c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione, formulata dal controricorrente-ricorrente incidentale, di nullità della sentenza impugnata perché emessa con violazione del principio del contraddittorio.

Il contribuente, rimasto contumace in secondo grado, contesta di avere mai ricevuto l’atto di appello che sarebbe stato notificato, presso il procuratore, in (OMISSIS) anziché all’esatto numero civico 51.

1.1 La censura è inammissibile per più ordine di ragioni. In primo luogo, l’eccezione è inammissibile per l’estrema genericità della sua stessa formulazione. Invero, a fronte dell’espresso accertamento compiuto nella sentenza impugnata circa la regolarità della notificazione dell’atto di appello come attestato dalle ricevute di spedizione e di ritorno delle raccomandate di notifica dell’appello, depositate in atti dall’appellante (pag. 2 della sentenza impugnata), il controricorrente-ricorrente incidentale si limita a rassegnare (senza alcuna allegazione o richiamo agli atti processuali) un mero errore di indicazione di numero civico che la controparte contesta espressamente.

1.2 La censura, inoltre, è inammissibile anche alla luce del costante orientamento di questa Corte (v., tra le altre di recente, Cass. n. 5408 del 27/02/2020; id. n. 3704 del 2012) secondo cui “l’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva”. Nel caso in esame, infatti, non viene rassegnato alcun pregiudizio dal ricorrente incidentale, peraltro integralmente vittorioso nel grado di appello.

2. Procedendo, quindi, alla trattazione del ricorso principale, con il primo motivo Equitalia Sud S.p.a. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 e dell’art. 111 Cost. laddove la C.T.R. aveva escluso l’ammissibilità della produzione, per la prima volta in grado di appello, delle cartoline attestanti l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento.

3. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 112 c.p.c. laddove la C.T.R. non si era pronunciata sull’eccezione relativa alla ritualità e validità della notifica della cartella.

4. Con il ricorso incidentale L.E. deduce, in via subordinata e condizionata all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la violazione dell’art. 111 Cost. in tema di giusto processo.

5. Le censure articolate con il ricorso principale sono fondate.

5.1 Costituisce, invero, orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo cui “nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto” (cfr. Cass. n. 29568 del 16/11/2018; id n. 8313 del 04/04/2018; id n. 27774/2017).

5.2 L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, cui consegue il rigetto del motivo di ricorso incidentale (attinente alla stessa questione) riposa sulla chiara lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma 1, sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2).

5.3 La C.T.R. avrebbe, quindi, dovuto valutare la produzione documentale dell’appellante, ai fini della decisione sull’ammissibilità e fondatezza del ricorso, poiché non può escludersi che tale produzione in appello è consentita anche alla parte rimasta contumace in primo grado, in quanto il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne solo le eccezioni in senso stretto (Cass. nn. 12008/2011, 13144/2010, 14020/2007).

6. Ne consegue in accoglimento del ricorso principale, e rigettato il ricorso incidentale la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame nel merito della controversia e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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