Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19446 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STAGE SYSTEM S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso l’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURANTE MARCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MOSTRE E FIERE S.P.A., in persona del Presidente del C.d.A. pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77, presso

l’avvocato PONTECORVO EDOARDO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati D’ARRIGO MARCO, CAGNASSO ORESTE, COLLURA

FRANCA, ROCCA PAOLO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

30/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato D’ANGELANTONIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PONTECORVO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato in fatto:

che il Tribunale di Torino, con decreto del 4.4.07, ha respinto il ricorso presentato dalla Stage System s.r.l. per ottenere la dichiarazione di fallimento in estensione, ai sensi della L. Fall., art. 147, della Mostre e Fiere s.p.a., quale socia di fatto della già fallita Consortium Mfp s.r.l.;

che la Corte d’Appello di Torino, con decreto del 30.7.07, il reclamo L. Fall., ex art. 22 proposto dalla Stage System contro il provvedimento, rilevando che la reclamante non aveva domandato il previo accertamento dell’esistenza di una s.d.f. fra la società già fallita e quella di cui aveva chiesto il fallimento in estensione;

che la Corte territoriale ha comunque osservato, nel merito, che la qualità di Mostre e Fiere s.p.a. di socio illimitatamente responsabile della Consortium Mfp s.r.l. doveva essere esclusa, in difetto delle condizioni richieste dall’art. 2361 c.c., comma 2, in quanto l’assunzione della partecipazione, comportante responsabilità illimitata, non era stata autorizzata dall’assemblea e non risultava enunciata nella nota integrativa del bilancio;

che Stage System s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato a due motivi ed illustrato da memoria;

che Mostre e Fiere s.p.a. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria; osserva in diritto:

che, contrariamente a quanto sostenuto da Stage System, la Corte territoriale non ha respinto il reclamo per ragioni di diritto inerenti il merito delle questioni sottoposte al suo esame, ma l’ha rigettato in rito, dichiarandolo inammissibile;

che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte (fra molte, Cass. SS.UU. nn. 2078/90 , 5794/92 e, da ultimo, 3840/07), il giudice, dichiarando inammissibile la domanda, definisce e chiude il giudizio, sicchè, in tale ipotesi, le eventuali argomentazioni di merito contenute nel provvedimento risultano ultronee, ovvero superflue ed ininfluenti sul dispositivo (Cass. S.U. n. 3840/07), e non formano capi della decisione suscettibili di passare in giudicato;

che è dunque inappropriato il richiamo della ricorrente alle pronunce della S.C. nn. 474 ed 8660 del 2000 che, discostandosi dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, hanno ritenuto ricorribile per cassazione il decreto di rigetto del reclamo L. Fall., ex art. 22, qualora la questione risolta attenga a profili di diritto;

che, peraltro, le citate pronunce sono state smentite da quelle successive, che, affrontando nuovamente la questione, hanno ribadito il precedente e consolidato orientamento della Corte, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui il decreto in questione è privo di attitudine al giudicato e non può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell’art.Ili Cost., posto che, oltre a non essere un provvedimento definitivo, non ha neppure natura decisoria su diritti soggettivi, non essendo il creditore portatore del diritto al fallimento del proprio debitore (Cass. S.U. n. 26181/06, nonchè Cass. nn. 21834/09 e 15018/01); che è indifferente, rispetto a tale conclusione, che l’iniziativa di fallimento sia respinta per motivi di rito, in base all’accertamento di circostanze di fatto od all’affermazione di principi di diritto, in quanto, non essendo astrattamente configurabile un diritto al fallimento del debitore, ciò che rileva è che il decreto di rigetto non può essere letto come provvedimento che nega, in concreto, la sussistenza di tale diritto (cfr. in termini, Cass. n. 150108/01 cit.);

che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Stage System s.r.l. a pagare a Mostre e Fiere s.p.a. le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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