Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19446 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19446 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4862/2017
R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del
15/02/2017 nel procedimento vertente tra CONTE ANTONIO
contro EQUITALIA SUD SPA e ROMA CAPITALE, ed iscritto
al n. 1427/2016 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che chiede
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento
dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, dichiari la
competenza del Giudice di Pace di Roma, con le conseguenze di
legge.

Data pubblicazione: 20/07/2018

Rilevato che :
-il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 19 dicembre 2014, si
è dichiarato incompetente per materia, individuando come
competente il Tribunale di Roma, in ordine alla domanda di

proposta da Antonio Conte nei confronti di Equitalia Sud s.p.a e
di Roma Capitale (opposizione proposta in relazione al fermo
intimato per violazioni del codice della strada);
-il Tribunale di Roma, dinanzi al quale le parti riassumevano la
causa, con ordinanza in data 15.2.2017 ha sollevato regolamento di
competenza d’ufficio, ritenendo che competente per materia a
decidere sulle opposizioni a preavviso di fermo amministrativo,
qualora la misura cautelare sia emessa a garanzia del credito
dell’amministrazione derivante dalla violazione di norme del
codice della strada, sia il giudice di pace (in applicazione dei criteri
di cui all’art. 6, commi 3 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011). Il tribunale
fa riferimento alla posizione espressa da questa Corte con Cass. n.
15143 del 2016 , secondo la quale “L ‘opposizione a preavviso di

fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in
relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se
qualtficabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non
come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni
di competenza per materia sulla pretesa creditoria, in applicazione dei
criteri previsti dagli artt. 6, commi 3 e 7, del d.lgs n. 150 del 2011”;

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opposizione al preavviso di fermo amministrativo del veicolo

- il Procuratore Generale ha dapprima concluso adesivamente alle
conclusioni del giudice rimettente, per la declaratoria di
competenza per materia del Giudice di pace di Roma a decidere
sulla opposizione a preavviso di fermo amministrativo,

competenza di questi (la pretesa è portata da una cartella
esattoriale per complessivi curo 1.564,25) ed anche nella
competenza per materia del giudice di pace, trattandosi di
controversia avente ad oggetto sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada;
successivamente, l’Avvocato generale si è riservato per l’Ufficio di
formulare nuove conclusioni, ove richiesto, essendo stata rimessa
alle Sezioni Unite la questione, fissata per la discussione
all’udienza del 6.6.2017;
– con ordinanza n. 4176/2017 la Sesta Sezione Civile, Sottosezione
Terza, di questa Corte ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite le
questioni vòlte a definire 1) la natura giuridica della competenza
relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada del Giudice di
pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione
all’ordinanza ingiunzione e opposizione al verbale di
accertamento;2) se siffatti criteri di competenza vadano applicati
anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di
fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini
delineati dalle stesse Sezioni Unite;

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trattandosi di controversia rientrante nei limiti di valore della

- la causa era stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione
delle Sezioni Unite;
– le questioni sopra riportate sono state decise dalle sezioni unite,
come questioni di massima di particolare importanza (SU n. 11177

– il ricorso è stato quindi rifissato per la decisione.
Ritenuto che :
-preliminarmente, deve affermarsi l’ammissibilità del regolamento
di competenza proposto d’ufficio, in quanto il conflitto è stato
sollevato alla prima udienza di comparizione (ovvero alla udienza,
intesa come unità concettuale che può dipanarsi in più
articolazioni temporali, in cui vengono compiute le verifiche
preliminari e di integrità del contraddittorio);
– nel merito, il regolamento è fondato, e va pertanto dichiarata la
competenza del giudice di pace a decidere la presente opposizione
a preavviso di fermo amministrativo che trae origine dal mancato
pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del
codice della strada. Alla luce della ricostruzione normativa e dei
principi di recente affermati dalle citate pronunce a sezioni unite
in base agli artt. 6 e 7 del d.1g.s n. 150 del 2011, che sono
attualmente le uniche norme regolatrici della materia, le
opposizioni a ordinanza ingiunzione e le opposizioni a verbale di
accertamento della violazione in materia di circolazione stradale,
rientrano nella competenza del giudice di pace del luogo della
commessa violazione, che deciderà seguendo il rito del lavoro,
secondo un criterio attributivo della competenza che dà

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del 2018, nonché da S.U. n. 10263, 10262 e 10261 del 2018);

prevalenza alla materia, sebbene siano poi previsti dei limiti di
valore (sanzione pecuniaria edittale superiore nel massimo a euro
15.493,00, o sanzione pecuniaria edittale proporzionale senza
previsione di limite massimo per la quale è stata applicata in

specie non superati.
Nel caso di specie, in particolare, si tratta di una opposizione a
preavviso di fermo amministrativo fondato su cartelle di
pagamento per violazioni del codice della strada. La soluzione da
dare al proposto regolamento non varia, in quanto come
confermato anche dalle recenti sentenze a sezioni unite sopra
richiamate, ma come già prima diffusamente affermato da Cass.
S.U. n. 15354 del 2015, l’opposizione a fermo amministrativo ( ed
anche, necessariamente, quella a preavviso di fermo) non ha
natura di opposizione esecutiva perché il fermo amministrativo di
beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione
forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura
puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento.
Ne consegue che la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione
di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole
generali del rito di cognizione applicabile alla fattispecie in esame
in relazione all’oggetto sostanziale della domanda, quanto al
riparto della competenza per materia e per valore.
P.Q.M.
Accoglie il regolamento e regola la competenza dichiarando
competente il Giudice di Pace di Roma.

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concreto una sanzione superiore ad euro 15.493,00) nel caso di

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19
giugno 2018
Il Presidente

Adelaide Amendola

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