Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19446 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2378 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

B.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato

Poggi Giuseppe (C.F.: PGG GPP 63L21 G3881);

– ricorrente –

nei confronti di

C.V. (C.F.: (OMISSIS)) C.S. (C.F.: (OMISSIS))

B.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentate e difese dagli

avvocati Tolomei Vieri (C.F.: TLM VDM 42P20 L2191) e Tolomei

Francesca (C.F.: TLM FNC 75C56 G2443);

– controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n.

1337/2017, pubblicata in data 28 giugno 2017 (e notificata in data 8

novembre 2017);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 4 aprile 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

Che:

Be.Mi., nonchè C.V. e C.S. hanno proposto opposizione all’esecuzione. ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso un atto di precetto di pagamento loro intimato da B.M. sulla base di titolo giudiziale. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Padova.

La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la B., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso la Be. e le C..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. E’ preliminare la verifica della tempestività del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 28 giugno 2017.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2014 e, quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex

plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01; la giurisprudenza richiamata risulta assolutamente consolidata da molti anni anche con specifico riguardo alle opposizioni a precetto, ciò di cui non tiene assolutamente conto la stessa ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2).

Detto termine scadeva dunque in data 28 dicembre 2017.

Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 5 gennaio 2018.

Esso è dunque tardivo e, come tale, manifestamente inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3.

Il ricorso – per i motivi in precedenza indicati – è infatti stato ritenuto manifestamente inammissibile, dunque la proposizione dell’impugnazione configura un evidente abuso dello strumento processuale da parte della ricorrente, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate e, comunque, di avanzare una impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di Euro 3.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controri-corrente.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;

– condanna la ricorrente a pagare in favore delle contro ricorrenti l’ulteriore somma di Euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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