Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19445 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 23/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SCOTTON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BRUSADIN SERGIO, giusto procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA INTESA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1837/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DE ANGELIS LUCIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 18-3-1986, la Ditta Cartotecnica SCOTTON S.n.c. di Scotton Daniele & C, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, la Banca Cattolica del Veneto, per sentirla condannare al risarcimento del danno pari a L. 16.607.000, in relazione all’incasso di un assegno bancario, da essa tratto sulla banca convenuta, a favore di C.F., effettuato presso la Banca Nazionale del Lavoro, dopo varie girate, alterato nell’indicazione della data, luogo, beneficiario ed importo.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la banca convenuta chiedeva rigettarsi la domanda nei suoi confronti, e chiamava in causa in manleva la BNL. Quest’ultima si costituiva, allegando la non rilevabilità immediata delle alterazioni, e chiedendo rigettarsi ogni domanda nei suoi confronti. Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 5-19/11-1998, accoglieva la domanda dell’attrice, condannava il Banco Ambrosiano Veneto (già Banca Cattolica) a corrisponderle la somma di lire 16.500.000; condannava altresì la BNL a tenere indenne il Banco Ambrosiano Veneto dai pagamenti dovuti all’attrice stessa.

Interponeva appello la BNL, chiedendo il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti. Costituitosi il contraddittorio, la Ditta Scotton chiedeva rigettarsi l’appello; il Banco Ambrosiano Veneto si associava alla domanda di riforma dell’impugnata sentenza, chiedendo peraltro di confermare la manleva della BNL. Nelle more veniva interrotto il processo per estinzione del Banco Ambrosiano Veneto. Si costituiva, a seguito di ricorso in riassunzione, la Banca Intesa S.p.A..

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 12-10/18-11-2005, dichiarava estinto il procedimento, per superamento del termine per la riassunzione, di cui all’art. 305 c.p.c, ad opera della BNL. Ricorre per cassazione la BNL, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la Scotton S.p.A., successore della Ditta Scotton S.n.c..

La Scotton S.p.A. ha presentato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la BNL lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2501 c.c. e dell’art. 300 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3 e 4). Afferma la ricorrente che non si doveva far luogo ad interruzione (e dunque neppure si poteva dichiarare l’estinzione del processo), in quanto la fusione e l’incorporazione tra due società, verificatasi nella specie, non determinava l’estinzione della società incorporata. La ricorrente richiama, al riguardo, una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 2637 del 2006), ipotizzando che l’esclusione dell’estinzione per incorporazione, sancita dall’art. 2504 bis c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, non costituirebbe un’innovazione, ma piuttosto si configurerebbe come interpretazione autentica della disciplina anteriore, e dunque la previsione opererebbe anche per i rapporti pregressi (nella specie, l’incorporazione si era verificata anteriormente al predetto decreto legislativo).

Al riguardo, va richiamata una recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19698 del 2010), ove, da un lato, si precisa che l’art. 2504 bis c.c., come riformulato dal predetto Decreto Legislativo, avendo natura innovativa, non può considerarsi norma retroattiva, e pertanto non si applica alle fusioni effettuate anteriormente alla sua entrata in vigore, dall’altro, si sostiene che la fusione per incorporazione di società, perfezionatasi prima dell’entrata in vigore della predetta norma, nella sua nuova versione codicistica, non determina l’applicazione della disciplina dell’interruzione del processo di cui all’art. 299 c.p.c. e segg., stante la diversa formulazione letterale dell’art. 110 c.p.c. rispetto a quella dell’art. 299 c.p.c. e segg.. Ed infatti, nella incorporazione per fusione societaria, il fenomeno è riconducibile alla volontà del soggetto, e non sussiste l’esigenza che giustifica il verificarsi dell’effetto interruttivo e del conseguente onere di riassunzione dell’altra parte: le vicende della “morte della persona fisica” e del venir meno della “personalità giuridica” di una società per fusione equiparate ai fini della successione nel processo di cui all’art. 110 c.p.c., restano oggettivamente distinte, in quanto, nel caso di persona fisica vi è una successione di soggetti distinti rispetto alla parte originaria deceduta, mentre nell’incorporazione per fusione, la società incorporata, già prima della novella del 2003, in qualità di partecipe alla fusione con la società in cui si fonde, non è totalmente distinta dalla parte già costituita.

Per quanto osservato, dunque, non doveva disporsi l’interruzione del procedimento (e conseguentemente non poteva dichiararsi, in relazione a tale interruzione, la sua estinzione).

Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, che riveste carattere assorbente rispetto agli altri.

Va conseguentemente cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà il merito, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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