Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19445 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19445 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 2743 -2017 proposto da:
MAGISTRI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell ‘ avvocato
MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE
SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 14649/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 19/07/2016;

C4 65

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
r.g. 2743 \2017

1. Massimo Magistri ha proposto due motivi di ricorso per
cassazione, illustrati da memoria, contro Roma Capitale e
Equitalia servizi di riscossione s.p.a., avverso la sentenza n. 14649
del 2016 del Tribunale di Roma.
2. Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il
decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati
notificati agli avvocati delle parti.

Considerato che:
1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore
nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
2. Nel 2013 il Magistri proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c.
avverso una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per il
mancato pagamento di sanzioni amministrative relative a
violazioni del codice della strada, deducendo la mancata notifica
del verbale, l’illegittima applicazione della maggiorazione ex art.

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Rilevato che:

27 della legge n. 689 del 1981 e l’intervenuta prescrizione del
credito.
3.11 giudice di pace riteneva illegittima la maggiorazione, ma
respingeva per il resto l’opposizione ritenendo che fosse stata

4. Il tribunale con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello,
affermando che l’opposizione proposta, fondata sulla mancata
notifica del verbale di accertamento presupposto, rientrava tra le
opposizioni ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, e pertanto
appariva essere stata tardivamente proposta, fuori dal termine
fissato dallo stesso art. 22.
5. Il ricorrente deduce di aver effettivamente impugnato la cartella
per inesistenza del titolo esecutivo, che tale opposizione è sottratta
ai termini di cui al predetto art. 22, e che il giudice avrebbe dovuto
ritenerla ammissibile e deciderla nel merito.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c.
laddove il giudice non si é avvalso del potere di compensare le
spese di lite tra le parti.
I motivi sono entrambi infondati.
In riferimento al primo motivo, il ricorrente si limita ad asserire di
aver esercitato una azione di radicale inesistenza del titolo, senza
riprodurre le argomentazioni svolte a sostegno di tale tesi.
Dalla lettura della sentenza emerge che oggetto della causa è stata
l’avvenuta o meno notifica del verbale di accertamento della
violazione, sulla cui base il ricorrente ha esperito l’impugnazione
della cartella esattoriale recuperando la possibilità di proporre

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fornita la prova della notifica del verbale presupposto.

opposizione a verbale, confiscatagli dalla -asserita – mancata
notifica di esso, per cui avrebbe preso conoscenza delle violazioni
addebitategli soltanto con la notifica della cartella.
Il giudice di primo grado ha affermato che la notifica sarebbe

dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, non
essendo stata proposta nel termine di trenta giorni dal primo atto
portato a conoscenza del debitore, di cui all’art. 22 della legge n.
689 del 1981, ovvero nei trenta giorni dalla notificazione della
cartella, conformemente al principio di diritto di recente
affermato da questa Corte a Sezioni Unite, secondo il quale ”
L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata
per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa
costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della
sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della
violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150
del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art.
615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della
cartella”.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta di essere stato
condannato a pagare le spese di lite, ed in particolare che non si sia
disposta in suo favore la compensazione delle spese e che, a fronte
di una richiesta in tal senso, essa non sia stata accolta senza
neppure motivare sul punto. La censura è inammissibile per la

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avvenuta, mentre il giudice d’appello, preliminarmente, ha

parte in cui lamenta la mancata compensazione delle spese dei
gradi di merito, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., dal momento
che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la
compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del

espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la
conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se
adottata senza prendere in esame l’eventualità di una
compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure
sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n.
14989/05 e numerose altre). Trattasi di principio applicabile anche
dopo le modifiche dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.,
perché l’obbligo di motivazione imposto da questa norma riguarda
l’ipotesi in cui la compensazione sia disposta, ma non anche
l’ipotesi in cui si segua il principio della soccombenza (che l’art. 91
cod. proc. civ. pone come regola in tema di riparto delle spese di
lite, essendo la compensazione dell’art. 92, comma secondo, cod.
proc. civ. prevista come eccezione). Poiché nella specie il giudice
ha osservato l’art. 91 cod. proc. civ., è inammissibile la censura che
si basa su norma non applicata, e soltanto discrezionalmente
applicabile.
Nulla sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva
in questa sede.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è
gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di

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giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.
P.Q.M.

presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19
giugno 2018
Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei

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