Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19445 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21529/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GOFFREDO, ETTORE SBARRA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4672/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/09/2010 R.G.N. 2505/2008.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

la Corte d’appello di Bari in riforma della sentenza di primo grado, accertava la nullità del termine apposto al contratto stipulato da Poste Italiane s.p.a. con P.A. in relazione al periodo 5 luglio-30 ottobre 2004 per esigenze sostitutive del personale addetto al recapito la Regione Sud; accertava altresì l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannava la datrice alla riassunzione in servizio della lavoratrice ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 20/12/2004, detratto l’aliunde perceptum;

a fondamento del decisum, riteneva, in sintesi, la nullità del termine apposto al contratto, per la assenza di specificità della causale oltre che di prova delle esigenze sostitutive previste nel contratto stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2;

Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso;

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c. e ss., nonchè contraddittoria ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

si duole in estrema sintesi, che la Corte di merito abbia ritenuto non adeguatamente specificate le ragioni sostitutive sottese al contratto di lavoro inter partes, che recava, invece, riferimento alla assenza di personale, alle mansioni assegnate alla lavoratrice, alla durata del contratto ed al luogo di esecuzione della prestazione;

2. il motivo è fondato;

con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità ha premesso che l’onere di specificazione imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto (cfr. Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576; Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577, cui adde Cass. 17/3/2016 n.13155, Cass. 12/4/2016 n.7133 relative a fattispecie inerenti al comparto Puglia e Cass. 2 maggio 2013 n. 10260 in fattispecie nella quale si discuteva di assunzione di personale addetto al recapito presso la Regione Sud 1);

3. pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità;

4. dette conclusioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte Costituzionale che, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha evidenziato come “il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico. Non si può escludere, infatti, la legittimità di criteri alternativi di specificazione, semprechè essi siano adeguati allo stesso fine e ancorati a dati di fatto oggettivi. E così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la Corte di cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per la notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicendamenti, la trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno, garantita. In altre parole, si deve assicurare in ogni modo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio”. (Corte Cost. 5 giugno 2013 n. 107);

5. la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, che devono essere qui ribaditi, laddove ha ritenuto di dovere valorizzare solo la mancata indicazione del lavoratore assente e della durata di tale assenza, oltre alla vastità dell’area geografica richiamata in contratto, omettendo di adeguatamente valutare l’indicazione del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da sostituire;

la sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto restando assorbiti gli ulteriori motivi inerenti alle conseguenze derivanti dalla declaratoria di nullità del termine, anche di natura economica – con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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