Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19444 del 23/09/2011
Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BORGONUOVO 29 S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (p.i.
(OMISSIS)), in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso l’avvocato AFFENITA
DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;
– intimata –
sul ricorso 28329-2007 proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di società
incorporante per atto di fusione della CASTELLO GESTIONE CREDITI
S.R.L., quale procuratore di BANCA INTESA S.P.A. (già INTESA
GESTIONE CREDITI S.P.A. ed ora INTESA SANPAOLO S.P.A.) e di CASTELLO
FINANCE S.R.L., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 95, presso l’avvocato GARONE
GIANFRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FERRAGUTO ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
BORGONUOVO 29 S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1733/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
GIANFRANCESCO GARONE che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
principale; assorbimento dell’incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato:
che, con sentenza dell’11.7.06, la Corte d’Appello di Milano ha accolto il gravame proposto da Intesa Gestione Crediti s.p.a. avverso la sentenza 18.4.02 del Tribunale di Lecco – che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione L. Fall., ex art. 98, promossa dalla banca avverso lo stato passivo della Borgonuovo 29 s.r.l. in Amministrazione Straordinaria – ed, in riforma della decisione impugnata, ha riconosciuto prelazione ipotecaria ai crediti dell’appellante già ammessi al chirografo;
che la Borgonuovo 29 s.r.l. in A.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi; che Italfondiario s.p.a., nella sua qualità di procuratore di Intesa San Paolo s.p.a.
e di Castello Finance s.r.l. (succedute, la prima a titolo universale e la seconda a titolo particolare, ad Intesa Gestione Crediti s.p.a.) ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato;
che i ricorsi, di cui va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., sono stati proposti nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06 e sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice).
che con entrambi i motivi del ricorso principale la Borgonuovo 29 in A.S. ha denunciato violazione di legge e/o vizi di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
che tuttavia, sotto il primo profilo, i motivi non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, sono privi di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla loro formulazione ed alla valutazione della loro immediata ammissibilità.
(Cass. S.U. cit.).
che il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile;
che resta in conseguenza assorbito il ricorso incidentale condizionato di Italfondiario s.p.a.;
che le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna la Borgonuovo 2 9 s.r.l. in Amministrazione Straordinaria a pagare ad Italfondiario s.p.a., nella spiegata qualità, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011