Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19444 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI LA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21316-2011 proposto da:

B.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PRINCIPE AMEDEO N. 221, presso la SEGRETERIA NAZIONALE

CONFSAL-COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA

COGO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 702/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/08/2010 R.G.N. 773/2006.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di Appello di Catania confermava la pronuncia del Tribunale di Ragusa con cui era stato respinto il ricorso proposto da B.M. nei confronti di P.I. s.p.a. inteso a conseguire la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulati fra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione al periodo 16/6-15/9/2003 per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio recapito, smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Sicilia, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro dal 16/6/2003 al 30/9/2003” con applicazione presso l’ufficio di recapito di (OMISSIS);

deduceva a sostegno del decisum che le causali apposte ai contratti erano assistite dal requisito della specificità, recando riferimento alle mansioni dei lavoratori da sostituire e all’ufficio di destinazione non essendo rilevante il nome dei lavoratori sostituiti; inoltre la documentazione prodotta dalla società era idonea a suffragare la sussistenza effettiva delle esigenze sostitutive presso l’ufficio di destinazione;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la lavoratrice sulla base di quattro motivi;

ha resistito la società P.I. con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con quattro motivi, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 (primo motivo), omessa pronuncia su un fatto rilevante e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (primo, secondo, terzo e quarto motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

si duole in estrema sintesi, che la Corte di merito non abbia condiviso i rilievi espressi in sede di gravame, in ordine alla genericità della causale apposta al contratto inter partes, anche sotto il profilo della omessa indicazione del nominativo dei lavoratori sostituiti, conferendo altresì un erroneo peso probatorio ai dati documentali offerti in produzione dalla società appellata;

2. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono infondati;

questa Corte ha chiarito (Cass. n. 27052 del 2011, n. 1577 e n. 1576 del 2010) che il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo);

si è infatti affermato che l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate;

il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere applicato; il concetto di specificità risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza;

è stato in particolare precisato (Cass. n. 27052 del 2011) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta;

in quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione;

l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è, dunque, legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, Cass. n. 565 del 2012, Cass. n. 8966 del 2012, n. 6216 del 2012,n. 8647 del 2012n. 13239 del 2012, n. 9602 del 2011, n. 14868 del 2011);

la decisione impugnata risulta conforme alle indicazioni del giudice di legittimità facendo applicazione di tale regola, che, come già detto, consente di ritenere assolta l’esigenza di specificità attraverso la indicazione degli elementi menzionati quali l’ambito territoriale, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro (cfr., Cass. n.13466 del 2016 con riferimento al Polo Corrispondenza Sicilia, Cass. n.182 del 2016 riferita alla situazione di carenza temporanea di personale verificatasi presso il Polo Lazio, Cass. n. 3928 2015 riferita al Polo Lombardia) alla stregua del cd. “criterio elastico” di interpretazione;

3. il ricorso va pertanto rigettato, e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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