Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19443 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13802-2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

70, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA FURLAN GUADAGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GUADAGNO, giusta

procura in calce a ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 347/28/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.L., medico di base convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP dall’anno (OMISSIS), la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava, rigettando l’appello proposto dal contribuente, la decisione di primo grado che aveva ritenuto sussistente, nel caso in esame, il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione, avendo il professionista svolto la sua attività con l’ausilio di collaboratori.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

2 Con l’unico motivo – rubricato: violazione ed errata applicazione delle norme di diritto – il ricorrente – premesso, in fatto, di essersi avvalso dell’opera di un consulente tributario nel solo periodo di imposta (OMISSIS) con un costo esiguo e di avere, nelle altre annualità, sostenuto spese di importo non importante ed impiegato esclusivamente una collaboratrice part time – deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale nell’avere ravvisato in tali elementi i presupposti impositivi dell’IRAP.

3. La censura è fondata. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

4. Alla luce di tale principio è, allora, evidente l’errore in cui è incorso il Giudice del merito nell’avere ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, malgrado il professionista si avvalesse dell’opera di un’ unica segretaria part time.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

6. La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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