Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19443 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C.G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso l’avvocato DI MARTINO

PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUTATURO

DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIO, giusta procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO COGEPIM S.R.L., MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO

S.P.A., F.I.A.T. GES.CO. S.C.P.A., MB INFRASTRUTTURE-INTERSOMER

S.P.A., SADE FINANZIARIA S.P.A., FIAT S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 21907-2006 proposto da:

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. (C.F.

(OMISSIS)), anche nella qualità di successore per fusioni

successive di SADE FINANZIARIA S.P.A. e di MB FINSTRUTTURE-INTERSOMER

Società di finanziamenti strutturati per Azioni, in persona del

Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VILLA GRAZIOLI 20, presso l’avvocato ROMANO GIORGIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI PIETRO,

CELLA LUIGI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.C.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’ORSO 74, presso l’avvocato DI MARTINO PAOLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA

MARIO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

FALLIMENTO COGEPIM S.R.L., FIAT S.P.A., F.I.A.T. GES.CO. S.C.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 22231-2006 proposto da:

FIAT S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

VESALIO 22 – INT. 6, presso l’avvocato IRTI NATALINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELOSI ANGELO CARLO,

giusta procura speciale per Notaio dott.ssa GIUSEPPINA MORONE di

TORINO – Rep. N. 348.556 del 10.07.2006;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.C.G.C., FALLIMENTO COGEPIM S.R.L., MEDIOBANCA –

BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., F.I.A.T. GES.CO. S.C.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 22232-2006 proposto da:

FIAT GESCO S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione prò tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22 – INT. 6, presso

l’avvocato IRTI NATALINO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PELOSI ANGELO CARLO, giusta procura speciale per Notaio

dott.ssa GIUSEPPINA MORONE di TORINO – Rep. n. 348.555 del

10.07.2006;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.C.G.C., FALLIMENTO COGEPIM S.R.L., MEDIOBANCA –

BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., FIAT S.C.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2800/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

uditi, per il ricorrente principale, gli Avvocati PAOLO DI MARTINO e

MARIO POTATURO che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso

principale; il rigetto degli incidentali;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale MEDIOBANCA,

l’Avvocato LUIGI CELLA che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso principale;

udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali FIAT e FIAT

GESCO, l’Avvocato ANGELO CARLO PELOSI che ha chiesto

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale;

l’accoglimento dei propri incidentali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; per l’assorbimento dei ricorsi incidentali della FIAT;

per l’inammissibilità dell’unico motivo non condizionato

dell’incidentale di MEDIOBANCA con l’assorbimento dei restanti

motivi.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza depositata il 3 dicembre 2005, la Corte d’appello di Milano confermò la sentenza Tribunale di Milano, che aveva respinto le domande proposte da B.C.G.C. contro Mediobanca, SADE, MB, Fiat spa e Fiat Ges.co. s.c.p.a., di risarcimento danni da inadempimento di un contratto in data 6 dicembre 1989 di vendita di quote della Matallco s.r.l. possedute dall’attore, direttamente o attraverso altra società da lui controllata, nonchè di annullamento del successivo contratto 12 luglio 1990, di retrocessione delle quote medesime. La corte respinse anche l’appello incidentale di Fiat Ges.co. s.c.p.a. per il risarcimento del maggior danno sull’obbligazione contrattuale dell’appellante principale insoluta, con applicazione del tasso di interesse ABI in luogo del tasso legale applicato dal tribunale.

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il signor B. per un unico complesso motivo.

Mediobanca resiste con controricorso, nonchè con ricorso incidentale condizionato per tre motivi e con ricorso incidentale per un unico motivo. Con atto notificato in data 26 ottobre 2010, Mediobanca ha rinunciato al suo ricorso incidentale non condizionato.

Fiat spa resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Fiat Services s.p.a., già Fiat Ges.co., resiste con controricorso, ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.

Il ricorrente principale ha depositato controricorso in relazione ai ricorsi incidentali.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

3. Tutti i ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti.

4. Con il ricorso si denuncia la violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti (“artt. 1362 ss. c.c.”), l’esecuzione (artt. 1372 ss. C.c), la responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, il danno (artt. 1218 ss. e art. 2043 c.c.), in relazione alle norme che regolano le trattative, la prova indiziaria e presuntiva (artt. 1227 ss. c.c.) quella testimoniale (artt. 2771 ss. c.c., art. 244 c.p.c.) i poteri del giudice con riguardo al procedimento di formazione del convincimento e alla valutazione delle prove (artt. 112 ss. c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si censura la sentenza impugnata perchè, nel frazionare sul piano logico e temporale l’unitaria vicenda negoziale prospettata dal B.C. e nell’esaminare in modo distinto gli accordi stipulati dalle parti con le scritture 24 novembre 1989 e 12 giugno 1990, ha finito con l’applicare, nel profilo ermeneutico, il mero criterio letterale identificando così erroneamente il contenuto degli accordi intercorsi e la portata delle obbligazioni contratte dalle parti con sicuri riflessi sulla valutazione dei successivi comportamenti tenuti dalle capogruppo e dalle controllate.

5. La formulazione sopra riportata della rubrica dell’unico mezzo d’impugnazione, che è seguita da una completa rivisitazione delle risultanze processuali e delle questioni dibattute nel doppio grado del giudizio di merito, è sufficiente a dar conto dell’inammissibilità del ricorso, in base ai rilievi che seguono.

La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione intrinsecamente eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate sotto l’ art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, mostra di non tener conto dell’impossibilità della prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale ed analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nell’impugnata sentenza, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Nè poi la rubrica del mezzo, sebbene pletorica, è veramente completa, posto che le violazioni dell’art. 244 c.p.c. e di quelle sui poteri del giudice dovevano essere denunciate quali vizi del procedimento, e in modo mediato della sentenza, e perciò sotto la rubrica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

A sua volta, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa intende rimettere alla corte decidente il compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati in rubrica, nonchè, una volta fatto ciò, di ricercare -nel caso della violazione di norme – quale o quali disposizioni tra quelle del codice civile richiamate (con l’indicazione di un articolo e dei “seguenti”) sarebbero utilizzabili allo scopo; e, nel caso di vizio di motivazione, di quale vizio si tratterebbe.

Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perchè sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dai conglomerato dell’esposizione avversaria. Il ricorso principale è pertanto inammissibile.

6. Il ricorso incidentale di Mediobanca è stato fatto oggetto di rinuncia, che non è stata accettata dalla controparte. Esso è nondimeno divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

I ricorsi incidentali condizionati sono assorbiti dall’inammissibilità del ricorso principale.

7. Con il ricorso incidentale di Fiat Services si censura per vizi di motivazione il rigetto della domanda di condanna del B. al risarcimento del maggior danno per il mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento accertata dal tribunale a carico dello stesso.

8. La corte ha motivato la sua decisione basandosi sulla mancata previsione nel contratto del 1990 di un tasso convenzionale di interessi moratori, presente invece nel contratto tra le stesse parti del 1989, ravvisando in ciò una consapevole scelta negoziale delle parti escludente ulteriori riconoscimenti; e sulla non univocità della presunzione del danno, in mancanza di prova certa circa la destinazione del pagamento a decurtazione dell’esposizione nei confronti delle banche creditrici, avendo accertato che dai bilanci emergeva la costante prassi gestionale di operare in ingente indebitamento con il sistema bancario.

La motivazione appena riportata è sufficiente a dar conto della decisione del giudice di merito, ed è immune da vizi logici. Le residue considerazioni svolte dalla parte attengono alla valutazione di merito della questione. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

9. Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico del ricorrente principale, in base al criterio della prevalente soccombenza. Esse sono liquidate in complessivi Euro 20.200,00 per ciascuno singolarmente dei tre controricorrenti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbiti i ricorsi incidentali di Fiat s.p.a. e di Fiat Services s.p.a., già Fiat Ges.co. s.p.a.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Mediobanca Banca di credito finanziario s.p.a.; rigetta il ricorso incidentale di Fiat Services s.p.a.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 20.200,00, di cui Euro 20.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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