Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19443 del 22/08/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19443 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PETITTI STEFANO
Am ministrative
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPRANICA Cristina (CPR CST 65R51 A3450), rappresentata e
difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso,
dall’avvocato Maria Cristina Pieretti, presso la quale, in
Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 88, è elettivamente
domiciliata;
– ricorrente contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco
pro tempore,
elettivamente domiciliato, giusta procura speciale a margine
del controricorso, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,
già rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Tomasuolo e
poi, per procura in atti, dall’Avvocato Antonio Graziosi;
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19-13 of)
– 1 –
Data pubblicazione: 22/08/2013
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 8325/06 del Giudice di Pace di Roma,
depositata il 15 febbraio 2006.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, il quale ha
concluso per la dichiarazione di estinzione per rinuncia.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 25 maggio
2002, Capranica Cristina proponeva opposizione dinanzi al
Giudice di Pace di Roma, avverso la cartella esattoriale n.
097 2004 01117042, notificata in data 27 aprile 2005, con la
quale le veniva ingiunto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, elevata a suo carico per
infrazioni al Codice della Strada, di cui al verbale del
Comune di Roma, n. 0000294730, del 29 febbraio 2000;
che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza depositata
in cancelleria in data 15 febbraio 2006, rigettava
l’opposizione perché infondata;
che per la cassazione di questa sentenza, Capranica
Cristina ha proposto ricorso sulla base di un motivo;
che l’intimato Comune ha resistito con controricorso,
eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del
ricorso.
udienza del 21 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Considerato
che in data 13 giugno 2013 la ricorrente ha
depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal difensore
munito di procura speciale, accettato dal Comune di Roma, e
per esso dal difensore munito di procura speciale;
vista
la
regolarità
della
rinuncia
e
dell’accettazione, il giudizio di cassazione deve essere
dichiarato estinto;
che, essendo la rinuncia stata accettata dalla
controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese del
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
O
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il
21 giugno 2013.
che,