Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19443 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31191-2018 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO IOZZIA;

– ricorrente –

contro

G.R., G.G., G.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARMELO DI PAOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 705/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Ragusa, Sezione specializzata agraria, G.G., C. e R. convennero in giudizio I.S., chiedendo che fosse condannato al rilascio di un terreno agricolo occupato e coltivato in modo asseritamente abusivo.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza della Sezione specializzata sul rilievo che, data l’assenza di un qualsivoglia rapporto agrario, la causa era da ritenere di competenza del Tribunale nella sua composizione ordinaria.

Il Tribunale, con ordinanza 12 gennaio 2017, accolse l’eccezione, dichiarò la propria incompetenza per materia, rimise le parti davanti al Tribunale ordinario di Ragusa e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da I.S. in ordine alla compensazione delle spese; e la Corte d’appello di Catania, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 10 aprile 2018 ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che la decisione di compensazione delle spese assunta dal Tribunale era stata ampiamente motivata attraverso il richiamo al dovere di lealtà processuale che incombe sulle parti in causa. Nella specie, infatti, I.S. aveva ottenuto l’assoluzione in sede penale (in relazione all’abusiva occupazione del fondo) opponendo l’esistenza di un contratto di affitto agrario, successivamente eccependo l’incompetenza della Sezione specializzata agraria adita dagli attori, sul rilievo che essi avessero agito affermando la sua detenzione senza titolo.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso I.S. con atto affidato ad un motivo.

Resistono G.G., C. e R. con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto condannare gli originari attori al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del fatto che la causa era stata erroneamente proposta davanti ad un giudice dichiaratosi poi incompetente.

1.1. Il motivo è privo di fondamento.

Osserva la Corte che l’art. 92, comma 2, cit., nel testo richiamato dal ricorrente (introdotto dalla riforma avvenuta nel 2014 ed applicabile nella specie ratione temporis) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Per effetto di tale sentenza, come questa Corte ha già altre volte rilevato, la compensazione delle spese può avvenire, anche in caso di soccombenza, non solo per le limitatissime ipotesi di cui al testo dichiarato illegittimo, ma anche in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, che il giudice può individuare di volta in volta e che è tenuto ad indicare (v. le ordinanze 15 maggio 2018, n. 11815, e 14 febbraio 2019, n. 4360).

Nella specie ciò si è verificato, avendo la Corte d’appello motivato la decisione di compensazione, come si è detto, sulla base di una valutazione in termini di scorrettezza del comportamento processualmente tenuto dall’odierno ricorrente; ragione che questa Corte ritiene possa validamente fondare la compensazione delle spese, disapplicando la regola generale della soccombenza.

2. Non sussistendo la lamentata violazione di legge, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente deve essere condannato al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dispone che il ricorrente versi l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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