Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19443 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI LA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21310-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIGRILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5877/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/09/2010 R.G.N. 6265/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 23 settembre 2010, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al (primo) contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con R.V. per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2002, per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche in riferimento agli accordi sindacali 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 e per ferie, nonchè la conversione del rapporto di lavoro subordinato in uno a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 luglio 2002, condannando la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal 13 gennaio 2005 al 15 gennaio 2008, oltre rivalutazione e interessi: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande del lavoratore; che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con sette motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, in riferimento al primo contratto: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, quale la vigenza, all’epoca di stipulazione del primo contratto di lavoro a termine tra le parti, della disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, e non dell’art. 25 CCNL 2001, erroneamente applicato, in quanto scaduto il 31 dicembre 2001 (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e L. n. 230 del 1962, art. 3 per genericità del motivo di impugnazione relativo all’onere probatorio (esclusivamente attribuito al datore di lavoro, senza altra puntualizzazione) in ordine al rispetto della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 25 CCNL 2001 (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 25 CCNL 2001 e L. n. 56 del 1987, art. 23 per ininfluenza dell’omessa procedura di consultazione sindacale sul singolo contratto di lavoro, con esclusione della sua nullità, in ogni caso pure esperita in virtù dell’accordo sindacale del 18 gennaio 2001 (terzo motivo); in riferimento al secondo (16 gennaio – 13 marzo 2004) e al terzo contratto (1 ottobre 2004 – 15 gennaio 2005), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c. e ss. e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, per la specificità delle ragioni, senza necessità di indicazione nè della tipologia di assenza, nè del nominativo del lavoratore sostituito, nella sufficienza, attesa la complessità della struttura imprenditoriale, dell’indicazione della ragione sostitutiva (assenza di personale), delle mansioni del sostituto, della durata del contratto e del luogo di applicazione (quarto motivo); insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia quale, nella ravvisata insufficienza di quella acquisita dal Tribunale, la mancata ammissione della prova orale dedotta, eventualmente integrabile con l’esercizio dei poteri officiosi giudiziali (quinto motivo); insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 115 c.p.c., per erronea conversione del rapporto, anzichè nullità dell’intero contratto, in difetto di previsione di una norma imperativa sostitutiva della clausola nulla (sesto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., per inesistenza di un obbligo retributivo a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, nè risarcitorio in favore del lavoratore e considerata l’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 5 ius superveniens (settimo);

che ritiene il collegio che il ricorso debba essere accolto, limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 quale ius superveniens;

che, infatti, il primo motivo è inammissibile, per la novità della questione posta (che non risulta trattata dalla sentenza impugnata, nè avendo la ricorrente indicato specificamente, nè trascritto gli atti nei quali l’avrebbe posta nei gradi di merito, con evidente riflesso sulla genericità del motivo, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo di carente autosufficienza del ricorso: Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324), avendo anzi la Corte inequivocabilmente accertato come “entrambe le parti in primo grado” abbiano “convenuto che il predetto contratto” sia “stato stipulato ai sensi dell’art. 25 CCNL 01 (ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11) e tale disciplina” sia “stata ritenuta applicabile dal primo giudice” (primo capoverso di pg. 2 della sentenza): con corretta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in assenza di contestazione tra le parti in ordine al vigore dell’art. 25 del CCNL del 2001, la stipulazione del contratto tra le stesse deve ritenersi avvenuta in conformità alla disciplina transitoria stabilita dall’art. 11 D.Lgs. cit. (Cass. 28 gennaio 2009, n. 2175);

che parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo: per difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo della carenza di autosufficienza, per omessa trascrizione del motivo di appello del lavoratore censurato (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937), il secondo; e pure per genericità il terzo, con il quale, nonostante il corretto richiamo di precedenti di questa Corte in ordine all’equipollenza dell’accordo del 18 gennaio 2001 alla procedura di consultazione sindacale prescritta dall’art. 25 cit. (Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608; Cass. 25 gennaio 2008, n. 1655; Cass. 24 luglio 2015, n. 15590), non è stato tuttavia puntualmente contestato l’accertamento della Corte territoriale sul contenuto dei documenti indicati in riferimento all’omessa consultazione (al quarto capoverso di pg. 3 della sentenza);

che il quarto motivo è infondato, per la ravvisata genericità dell’indicazione delle esigenze prescritte dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (per le ragioni esposte al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), pure tenuto conto del criterio interpretativo più elastico adottato da questa Corte per le situazioni aziendali complesse (Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577);

che, assorbito il quinto motivo in dipendenza dell’infondatezza del precedente comportante la conferma della genericità della causale contrattuale, anche il sesto motivo è infondato, per la corretta conseguenza, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative e pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, dell’illegittimità del termine e della nullità della clausola di sua apposizione con invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale e istituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 21 maggio 2008, n. 12985; Cass. 27 marzo 2014, n. 7244; Cass. 23 luglio 2015, n. 15520);

che il settimo motivo è invece fondato, nella parte relativa allo ius supervenens, per la ritenuta corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel senso che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691);

che pertanto il ricorso deve essere accolto limitatamente all’applicazione dello ius superveniens (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5), con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ad essa e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ai sensi dell’art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (per tutte: Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, limitatamente all’applicazione dello ius superveniens (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5), rigettati gli altri motivi; cassa la sentenza, in relazione allo ius superveniens e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA